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Cenni sulla compravendita in filatelia

 

risponde l’Avv. Alessandro Papanti

 

La frequenza con cui vengono concluse compravendite in filatelia e l'importanza che riveste questo momento in relazione sia alla difficoltà di valutare la qualità di un esemplare o di un documento postale, sia al non agevole accertamento della presenza di difetti o di falsificazioni, rende di notevole interesse per il collezionista avere qualche suggerimento sul comportamento da tenere al momento dell'acquisto e sulle forme di tutela nei confronti del venditore.

Qualche consiglio pratico:

1. E' prima di tutto importante sapere da chi viene effettuato l'acquisto ed
essere in grado, all'occorrenza, di dimostrarlo. Questo perché potremmo sentirci rispondere quando una volta comprato il pezzo ed accertarsi della presenza di un difetto o che si tratta di un falso - ritornassimo dal venditore per chiedere il cambio con un altro esemplare o la restituzione del prezzo, che egli non ricorda di avere venduto alcunché o che il francobollo o la lettera non è quello da lui venduto.

Sono queste le eccezioni dalle quali è più difficile difendersi se non siamo in possesso di una documentazione idonea.

Sarà quindi opportuno al momento dell'acquisto quanto meno per i pezzi di una certa importanza farsi rilasciare dal venditore: una ricevuta, non ha importanza se valida o meno ai fini fiscali, dalla quale risulti la descrizione dell'esemplare comprato e del prezzo pagato; in mancanza è consigliabile effettuare il pagamento a mezzo assegno all'ordine del venditore, in quanto in tal modo è sempre possibile documentare il pagamento richiedendo una copia del titolo alla banca trattarla ed avere quindi un principio di prova della compravendita; fare apporre dal venditore la propria firma sul pezzo venduto, in modo da evitare ogni dubbio futuro sull'identificazione dello
stesso.

2. Subito dopo l'acquisto anche perché non è sempre agevole controllare le condizioni dell'esemplare specialmente in occasione di convegni commerciali a causa della scarsa illuminazione è opportuno riesaminare al più presto quanto comprato. Se sorgono dubbi sull'integrità o originalità del pezzo anche nel caso in cui sia già corredato di expertise costituirà regola prudenziale comunicare per scritto subito i propri dubbi al venditore e chiedere la verifica al proprio perito di fiducia e appena ricevuto l'esito peritale contestare al venditore con raccomandata i difetti accertati.

La tempestività della contestazione al venditore riveste molta importanza in presenza di difetti in quanto il termine previsto a pena di decadenza è di otto giorni dalla scoperta dei difetti stessi, termine che decorre dalla consegna nel caso in cui si tratti di difetti evidenti.

Responsabilità del venditore e soggetti che ne assumono la veste

II venditore  in base al principio generale dell'obbligo di adempiere la prestazione dovuta risponde  dell'autenticità di quanto venduto e in base all'ari. 1490 c.c. è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta. Prima di esaminare questi due casi quella del falso da un lato e quella del difetto dall'altro è opportuno identificare i diversi soggetti che operano in filatelia come venditori, poiché è  nei confronti di questi soggetti che l'acquirente dovrà rivolgersi nel caso in cui il pezzo risulti falso o difettoso.

Assumono la qualità di venditori non solo i commercianti, ma anche i privati e le case d'asta. Le  norme relative alla compravendita trovano applicazione nei confronti di tutti questi soggetti indistintamente. Le case d'asta operando in qualità di mandatari senza rappresentanza sono direttamente responsabili di quanto loro tramite viene venduto. Infatti come precisa l'art. 1705 c.c. "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato", ed aggiunge che "i terzi (nel nostro caso gli assegnatari dei lotti) non hanno alcun rapporto col mandante", cioè con il proprietario venditore del lotto.

Il falso e la falsificazione

Per falso si intende il falso integrale, cioè la riproduzione in luogo dell'originale; si ha invece falsificazione quando un francobollo o una lettera, in sé originali, sono stati contraffatti in alcuna  delle loro parti. E' quest'ultimo il caso per fare alcuni esempi del francobollo originale sul quale è stata apposta una soprastampa falsa, oppure è stata tolta quella originale, oppure della lettera sulla quale è stato apposto un bollo falso.

In caso di mancanza di autenticità del pezzo il compratore può tutelarsi chiedendo l'adempimento o la risoluzione del contratto per inadempimento. "Nei contratti a prestazioni corrispettive (come la  compravendita) quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno" (art. 1453 c.c.).

L'ipotesi in cui venga richiesto l'adempimento è quello in cui il compratore domandi la consegna di altro esemplare originale; quella della risoluzione prevede che l'acquirente domandi il rimborso della somma corriposta dietro restituzione del pezzo oltre il danno. Pur senza che ciò costituisca una regola, la richiesta dell'adempimento ossia della sostituzione del pezzo potrà trovare applicazione quando si tratti di esemplari facilmente reperibili sul mercato; in altri casi come quello in cui si tratti di storia postale sarà più frequente la domanda di risoluzione, cioè di rimborso del prezzo corrisposto. Ciò sia per la difficoltà di reperire un pezzo analogo, sia perché la prima preoccupazione dell'acquirente è quella di rientrare in possesso del denaro sborsato, sia non ultima, per la comprensibile sfiducia nei confronti di colui che ha consegnato un falso.

La questione può quindi dirimersi in uno dei modi suddetti, magari sorvolando sui danni, che non sussistono quando l'incidente viene chiuso in tempi brevi e non sempre sono di agevole dimostrazione. Quando non si giunga ad una composizione bonaria, occorrerà adire le vie legali ed iniziare una causa civile volta nella maggior parte dei casi - ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso della quale sarà nominato un consulente tecnico, chiamato ad accertare l'eventuale falsità risultando la quale dovrebbe ottenersi una sentenza di risoluzione, con relative restituzioni, e condanna del venditore al risarcimento dei danni al compratore nonché al rimborso delle spese processuali. La buona fede del venditore cioè il fatto che questi ignorasse la falsità del pezzo non giova ad evitare la risoluzione nè la responsabilità per danni (art. 218 c.c.), poiché il venditore avrebbe comunque dovuto far accertare l'originalità di quanto venduto.

Sebbene il termine entro il quale può essere fatta valere l'azione di inadempimento sia di dieci anni, sarà comunque opportuno contestare quanto prima al venditore la falsità totale o
parziale di quanto acquistato, poiché possono verificarsi casi in cui in cui è dubbia l'applicazione della normativa sopra riportata, piuttosto di quella relativa a difetti o mancanza delle qualità della cosa venduta, che prescrive tempi di contestazione al venditore e di inizio della relativa azione di tutela molto stretti.

Il caso che si presenta con maggiore frequenza in filatelia non è il falso integrale ma la falsificazione. Se è pacifico che la normativa della risoluzione per inadempimento trovi applicazione alla prima fattispecie in quanto viene consegnata una cosa invece di un'altra (aliud pro allo), cioè una riproduzione in luogo di un originale, può non essere agevole determinare se la falsificazione rientri nell'ambito di consegna di una cosa per un'altra oppure in quella della presenza di vizi o della mancanza delle qualità.

Il problema consiste nel determinare se la falsificazione incide talmente sulla cosa da farla appartenere ad un genere diverso da quello negoziato, tanto da potersi affermare di essere in presenza di una cosa in luogo di un'altra. La risposta nella maggior parte dei casi sarà positiva poiché la falsificazione incide come elemento principale di identificazione del bene, la cui mancanza porta a qualificare l'oggetto come appartenente ad un genere diverso da quello negoziato.
Questa interpretazione trova conferma nelle sentenze della Corte di Cassazione in base alle quali l'identificazione del genus va fatta in funzione della destinazione economico-sociale della cosa quale è nella previsione esplicita o implicita dei contraenti.

Il principio trova applicazione in filatelia tradizionale, caratterizzata dalla rigida classificazione e dalla specializzazione, e a maggior ragione in storia postale, dove ogni pezzo è diverso dall'altro. Qualunque collezionista è in grado di capire come la presenza di un raro bollo ferroviario su una lettera munita di comune affrancatura costituisca elemento di identificazione e qualificante, che conferisce al documento rilievo storico postale nell'ambito di una raccolta di tale genere, mentre la falsità di quel bollo degrada l'oggetto al punto da non rivestire più alcun interesse collezionistico, in quanto ne residua una lettera deturpata e priva di qualunque valore.

Falso e falsificazione assumono rilievo giuridico anche sotto il profilo del vizio del consenso, poiché costituiscono causa di "errore" per il compratore "sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una delle qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante per il consenso" (art. 1429 c.c.). Per riprendere un esempio simile al precedente, una lettera affrancata con un comune valore di Umberto sulla quale compare un raro corsivo di collettoria che poi risulta essere falso, trova la sua principale ragione di interesse proprio in quel bollo ed il principale motivo d'acquisto consisterà proprio in quella caratteristica. La presenza della falsificazione incide quindi sul processo formativo del consenso dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, che causa l'errore per il quale il contraente si determina a comprare. Questo errore rende annullabile il contratto di compravendita
per vizio del consenso.

In questi casi può verificarsi anche un altro vizio del consenso: il "dolo", che si riscontra quando il consenso viene carpito con raggiri, senza i quali il soggetto non si sarebbe deciso ad acquistare.

Il compratore caduto in errore o vittima del dolo potrà domandare l'annullamento della compravendita, con effetti simili a quelli evidenziati nella risoluzione per inadempimento; la relativa azione si prescrive in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo.

Vizi o difetti

II venditore è tenuto per legge e quindi senza che si renda necessario alcun impegno specifico in proposito a garantire che la cosa venduta sia immune da difetti "che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore" (art. 1490 c.c.).

Fanno parte dell'ampia categoria dei vizi o difetti per fare qualche esempio l'ingiallimento, la traccia di linguella, la presenza di un margine corto, la scarsa leggibilità dell'annullo su una prefilatelica.

E' necessario, perché la garanzia operi, che il compratore al momento dell'acquisto non conoscesse i vizi della cosa. Nel caso in cui acquisti su listino o su catalogo d'asta una lettera non riprodotta fotograficamente o riprodotta in modo tale che il difetto non risulti chiaramente visibile, potrò pretendere l'operatività della garanzia. Se compro sempre tramite corrispondenza lo stesso lotto per il quale viene dichiarata la presenza del difetto ovviamente non potrò reclamare per quel vizio, ma potrò farlo per un ulteriore difetto se esistente. Nel caso in cui invece compia l'acquisto avendo avuto la possibilità di vedere il pezzo, che presentava un difetto facilmente riconoscibile  come ad esempio una lettera il cui francobollo presenta un margine palesemente corto, oppure un annullo deturpante non potrò recriminare in quanto con un minimo di diligenza avrei potuto rilevare quel difetto di facile percezione; se ciò non ho fatto ho implicitamente accettato la presenza del vizio.
Quindi la garanzia non opera quando il difetto era facilmente riconoscibile ad un sia pur superficiale esame.

La garanzia per vizi della cosa venduta conferisce al compratore la possibilità di chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo convenuto o pagato. La prima facoltà come già accennato nel caso del falso comporta la restituzione al compratore del prezzo pagato ed il rimborso delle spese da lui fatte, nonché la restituzione del bene al venditore. Quest'ultimo dovrà risarcire anche i danni se non dimostra di avere ignorato senza colpa l'esistenza dei difetti; questa dimostrazione potrà essere fornita difficilmente da un operatore professionale del settore, salvo il caso in cui il pezzo sia stato venduto con firma o con certificato peritale.

In alternativa alla risoluzione il compratore può chiedere la riduzione del prezzo, in rapporto al minor valore o alla minore utilità del bene. In tal modo il collezionista potrà decidere di tenere il pezzo, ma ad un prezzo minore comparato al ridotto valore. L'azione di riduzione del prezzo pone così il compratore nella situazione in cui si sarebbe trovato se, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi facendogli conseguire una somma corrispondente alla differenza di valore dipendente dall'esistenza dei difetti stessi.

Il compratore appena si accorge dell'esistenza del difetto deve comunicarne meglio se con lettera raccomandata a.r. la presenza al venditore. Infatti la denuncia del vizio va fatta a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta, che decorrono dal momento dell'acquisto se il difetto è apparente, cioè facilmente riconoscibile. L'azione legale nel caso in cui non venga trovato un accordo fra le parti andrà iniziata entro l'anno dalla consegna.

La brevità dei termini sia per la denuncia del vizio che per l'inizio dell'azione trovano ragione nella necessità, ravvisata dal legislatore, di dare stabilità ai rapporti commerciali.

La mancanza delle qualità

Non sempre facilmente distinguibile dai vizi della cosa venduta è la mancanza delle "qualità promesse o delle qualità essenziali per l'uso cui la cosa è destinata" (art. 1497 c.c.). Non sussistono le qualità promesse quando la cosa pur facendo parte dello stesso genere appartiene ad una specie o ad un tipo diversi da quello convenuto; possono costituire esempi in filatelia le differenze di colore o di dentellatura; così se viene pattuita la compravendita di una lettera affrancata con un numero uno d'Italia di colore bruno, mentre ne viene consegnata una affrancata con quel francobollo ma di colore bistro, il pezzo mancherà delle qualità promesse.

Mancherà di una delle qualità essenziali per l'uso cui la cosa è destinata, quando essa è affetta da grave imperfezione o alterazione: potrebbe essere il caso di un francobollo di recente emissione e quindi comune che presenti uno strappo o sia in parte mancante, in quanto saremmo in presenza di un esemplare del tutto inidoneo ad essere collezionato.

Alla mancanza delle qualità il codice riconosce la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto nei modi già illustrati in precedenza, mantenendo l'obbligo di denunciare la mancanza delle qualità al venditore entro gli otto giorni dalla scoperta e di iniziare l'azione entro l'anno dalla consegna.

 Avv. Alessandro Papanti

(l'articolo è stato pubblicato sul "Notiziario Aspot" n. 12)

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