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 di Alessandro Papanti

Ringrazio il Dr. Piero Macrelli, Presidente della FSFI, per avermi gentilmente permesso la riproduzione del presente articolo pubblicato nel n. 34 di Qui Filatelia (Ottobre-dicembre 2003).

Nell'ambiente filatelico quella del perito é una figura importante per collezionisti e commercianti, poiché costituisce il riferimento cui ambedue queste categorie si rivolgono quando sussistono dubbi sull'originalità, le caratteristiche, la qualità di un pezzo, oppure nel caso in cui si desideri valorizzarne l'importanza mediante un certificato circostanziato.
In particolare il collezionista che sta per comprare un pezzo periziato si aspetta che il perito abbia usato severità di giudizio per fugare i timori che spesso seguono ad un acquisto o che possono insorgere con il tempo. 
L’ operatore commerciale, o chi intende vendere, tenderà a chiedere al perito una expertise in grado di valorizzare pregi o caratteristiche storico postali degli esemplari e talvolta - fra tanti - di firmarne uno di mediocre qualità. 
E’ quindi evidente come il perito possa trovarsi al centro di interessi diversi, che da un lato rendono cruciale la propria funzione, dall'altro evidenziano l'importanza di due requisiti che non devono fargli difetto: preparazione tecnica ed indipendenza. La circolazione sul mercato di un esemplare contraffatto non danneggia solo chi lo acquisterà, ma danneggia cento volte la filatelia perché crea il clima di diffidenza e la psicosi da falso che allontanano i collezionisti: il perito con l'ausilio di quelle qualità può contribuire fattivamente alla scoperta ed all’emarginazione dei trucchi e frodi. 
Fatta questa breve premessa, cerchiamo di delineare dal punto di vista giuridico la natura delle prestazioni del perito filatelico e di conseguenza. la sua eventuale responsabilità.

Natura delle prestazioni professionali 
L'attività del perito filatelico è inquadrabile nel lavoro autonomo, fra le prestazioni d'opera intellettuale previste dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile: il rapporto che si instaura fra questo professionista ed il soggetto - privato o commerciante - che gli conferisce l'incarico di esaminare un francobollo e di attestarne l'originalità e la qualità mediante apposizione della propria firma e/o rilascio di certificato, altro non è che un rapporto di clientela nell'ambito del quale il primo svolge la propria prestazione dietro compenso. Nello svolgimento di questa prestazione egli è tenuto - in base al principio generale dell'adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.) - ad “usare la diligenza del buon padre di famiglia”, nel senso che dovrà porre la cura e l'attenzione ed eseguire riscontri e verifiche che il buon senso dell'uomo medio richiedono. 
Questa diligenza va valutala con riguardo alla natura dell'attività esercitata ed andrà calibrata secondo il criterio della normale prevedibilità in quel tipo di attività. Ciò significa che per il prestatore d'opera intellettuale questo principio viene anzitutto applicato in relazione alle competenze tecniche specifiche della materia, che costituiscono il presupposto per lo svolgimento di quell'attività. 
In sintesi dovrà comportarsi come un regolato ed accorto professionista, svolgendo la propria prestazione con diligenza, prudenza e conoscenza tecnica: nell'attività di perito filatelico è quest'ultimo l'aspetto che entrerà più frequentemente in discussione. Ne segue che nel caso in cui questi sia inadempiente alla propria prestazione per aver commesso un errore dovuto a propria colpa, cioè a "negligenza, imprudenza o imperizia” sarà tenuto a risponderne nei confronti di chi gli ha conferito l'incarico. La legge per le professioni intellettuali - cui quella in esame appartiene - prevede però un'attenuazione di responsabilità. Così recita l'art. 2236 del codice civile: «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave». La regola posta dal legislatore è quindi quella della piena responsabilità, anche in caso di colpa lieve; l'eccezione e quella della esclusione della responsabilità per danni in caso lieve quando la prestazione richiede la soluzione di difficili problemi tecnici, ferma restando anche in questo caso la responsabilità per colpa grave e per dolo. 
A parte il dolo per il quale si intende la volontà dell'evento, le norme pongono due distinzioni la cui comprensione e necessaria per meglio inquadrare la materia: quella fra colpa lieve e colpa grave e quella fra problemi tecnici che non presentano particolare difficoltà e quelli che invece la presentano. 
La colpa grave sarà ravvisabile quando l'inadempimento della prestazione - che di regola per il perito filatelico consisterà nell'errata valutazione sull'originalità del pezzo, sulla presenza di difetti o sulla classificazione – è frutto di una negligenza, imprudenza o imperizia non scusabile, cioè dell'inosservanza dei principi tecnici basilari della materia trattata o di un grado minimo di diligenza o prudenza che tutti osservano. Per fare un esempio palese, se un L. 1.000 filigrana ruota con la sovrastampa di Trieste fosse classificato come il noto "Cavallino" della Repubblica saremmo certamente nell'ambito della colpa grave. Si verterà invece nel campo della colpa lieve quando l'inadempimento è frutto di svista o errore marginale. Si può fare l'esempio di una lettera del Regno affrancata con il 2 cent. con cifra in rilievo del 1862 ove l'esemplare è indicato sul certificato come bistro invece che come bistro bruno: la differenza di colore riveste in questo caso importanza marginale nell'insieme del documento postale, comportando una valutazione economica leggermente diversa. Problema centrale e più complesso è la determinazione dei casi in cui il perito filatelico si trova a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, cui fa riferimento l'art. 2236 del codice ai fini della determinazione dell'attenuazione della responsabilità. Il concetto cui la giurisprudenza fa riferimento per operare questa distinzione è quello dell'abitualità del tipo di prestazione, cioè del fatto che si tratti di lavoro di routine; questo criterio si basa sulla considerazione che le prestazioni svolte ripetutamente e correntemente non presentano di regola per chi le compie speciali difficoltà. A quei casi corrisponderà quindi la normale piena responsabilità del prestatore d'opera intellettuale. Alle prestazioni inconsuete solitamente corrispondono invece difficoltà particolari: sarà quindi esclusa la responsabilità per danni, sempre che al perito non sia imputabile la colpa grave o il dolo. Il suddetto criterio di valutazione può trovare non poche eccezioni in quanto ogni caso nella realtà presenta proprie peculiarità che richiedono un'analisi a sé. 
Pur con tutte queste limitazioni, con questi "distinguo" e nella consapevolezza che l'esame sullo stesso pezzo può riguardare diversi aspetti, cerchiamo di applicare i principi esposti alle principali direzioni d'indagine nelle quali il perito si muove, che possiamo così raggruppare: 
• classificazione 
• difetti 
• falso integrale 
• falsificazione. 

Classificazione. 
Quello della classificazione può sembrare un aspetto sul quale il perito è in grado di dare risposta agevolmente. Certamente è così quando si dovrà precisare se una serie di Repubblica, come - tanto per fare un esempio - l'Italia al Lavoro presenta filigrana ruota I o ruota III; già meno agevole sarà stabilire – per restare nello stesso campo - il non comune L. 1.000 Cavallino con filigrana stelle III tipo con orientamento S.B.


e dentellatura lineare. Tipo ed orientamento di un tappeto di stelle II o stelle III su un esemplare isolato da L. 1.000 o da L. 2.000 pacchi non sono di facile identificazione in quanto quei tipi di filigrana non sono facilmente distinguibili su piccole superficie e perché si tratta di un settore da specialisti che non viene sottoposto all'esame frequente del perito. 
È nota la difficoltà che presenta la classificazione specializzata della IV emissione di Sardegna a causa sia del gran numero di colori, alcuni dei quali simili fra loro, sia perché talvolta sussiste difficoltà ad attribuire un colore alla descrizione che di esso fa il catalogo, sia perché cataloghi diversi danno diverse descrizioni dello stesso francobollo o ne contemplano alcuni e non altri, sia perché , nel corso di centocinquanta anni, il colore può lievemente modificarsi in relazione alle condizioni ambientali in cui è stato conservato. Questa è quindi una verifica - e forse anche quella precedente - che può comportare la risoluzione di notevoli difficoltà tecniche e margini d'incertezza; può pertanto rientrare fra quelli previsti dall'alt. 2236, in cui il perito - in caso di errore – non risponderà per danni, se non per colpa grave o dolo.


Esemplari del 5 cent. della IV emissiome di Sardegna:
(sopra) varietà di colore su base verde gialla; 
(sotto) varietà di tinte su base verde oliva.
Le difficoltà nella classificazione sono evidenti


Difetti. La firma del perito attesta non solo l'originalità del pezzo, ma anche che esso non presenta difetti. Tutti sappiamo quali possono essere i difetti di un francobollo: carenza nella dentellatura o margine corto per i non dentellati, assottigliamento, strappo, piega, mancanza di gomma totale o parziale, tanto per citarne alcuni. 
L'accertamento delle condizioni del francobollo costituisce il lavoro corrente e precipuo del perito e la base della sua preparazione; si aggiunga che al rilievo dei difetti è di regola sufficiente un po' di attenzione. Una mancanza sotto questo profilo sarebbe chiaro indice di negligenza per la quale non si potrebbe configurare attenuazione di responsabilità. Se l'attestazione sulla qualità vale per il francobollo sciolto altrettanto non può dirsi per alcune lettere, in particolare per quelle ove il francobollo difettoso riveste importanza marginale nell'insieme del documento, vuoi perché accompagnato da altri in buono stato, oppure perché la lettera presenta un particolare interesse storico postale. In queste ipotesi la valutazione riguarda l'insieme più che il francobollo in quanto tale. Egli in questi casi ben adempie la propria prestazione evidenziando con la posizione della firma la presenza dell'esemplare difettoso, oppure esprime il giudizio di qualità generale del documento apponendo convenzionalmente la propria sigla nella parte alta o bassa dello stesso.

Falso integrale. Finora sono stati considerati aspetti - quelli della classificazione e dei difetti - in cui il pezzo non è stato manipolato. Il false, sia esso integrale o parziale, è invece frutto di attività fraudolenta volta ad ingannare i collezionisti; non appartengono ovviamente a questa categoria i falsi d’epoca per frodare la posta.

          
Due esempi di falsi integrali: 6 crazie seconda emissione di Toscana; 
frammento con segnatasse n. 1 di Regno con annullo - ovviamente anch'esso falso - di Orbetello


Tenuto conto della difficoltà di realizzare falsi integrali con ottima approssimazione all'originale, del numero pur sempre limitato di essi e della rapidità con cui nell'ambiente filatelico si diffondono simili notizie – basta pensare al caso recente dei Gronchi rosa – il falso totale non rientrerà di regola, nella categoria che comporta il superamento di difficoltà tecniche particolari; troverà quindi applicazione la regola generale sulla responsabilità.
Falsificazioni. Quella delle falsificazioni - intese come alterazioni parziali volte ad occultare un difetto, a trasformare un francobollo in un altro con caratteristiche diverse, oppure a modificare una lettera togliendo, aggiungendo oppure camuffandone uno o più elementi - costituiscono una tipologia assai vasta, che probabilmente comporta per il perito il maggior numero di accertamenti e richiede ottima conoscenza della materia. La casistica è quanto mai varia: si va dalla rigommatura alla riparazione, dalla soprastampa alla ridentellatura, dall'apposizione di un bollo su una lettera alla sostituzione dell'affrancatura. 


Francobolli con annulli falsi


Proprio per la grande varietà di forme ed il diverso grado di insidie che le stesse possono presentare, ogni aprioristica attribuzione alla categoria delle verifiche che comporta ordinarie difficoltà tecniche oppure richiede il superamento di problemi tecnici di speciale difficoltà, è del tutto azzardata. Occorrerà valutare caso per caso.


Resto di stamperia del 10 c. di Sardegna su cui è stata
applicata una falsa effige in rilievo


I criteri di valutazione saranno collegati, come già detto, alla frequenza con cui quel tipo di falsificazione si presenta, alla oggettiva difficoltà di rilevarla. Certamente la richiesta di certificato per un esemplare della L. 1,75 con l'effigie di Vittorio Emanuele III tipo Parmeggiani dentellato 13 3/4 che vale alcune decine di milioni delle vecchie lire, laddove lo stesso esemplare con dentellatura 11 è privo di pregio, dovrà allertare il perito per l'elevata probabilità che quella falsificazione si verifichi, anche in relazione alla pericolosità che essa comporta. Questa fattispecie rientrerà quindi nel lavoro ordinario, ed il mancato riconoscimento della stessa costituirà con ogni probabilità anche colpa grave, in quanto l'elevata pericolosità che essa comporta deve indurre a particolare diligenza ed attenzione.


Lettera per Parigi in porto assegnato, contraffatta con
l'applicazione di due valori originali della IV di Sardegna;
gli annulli sono ovviamente falsi.

Quale responsabilità
Abbiamo detto che il principio generale sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è contenuto nell’art. 1176 del codice civile, che richiede nello svolgimento della prestazione l'impiego della diligenza dell’accorto e regolato professionista, con riguardo alla
natura dell'attività esercitata.
Il mancato adempimento della prestazione - che nella maggior parte dei casi per il perito filatelico consisterà nell’aver firmato o certificato un pezzo non originale e/o difettoso – dà diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al committente del prezzo corrisposto e la riconsegna al perito del certificato. Il risarcimento - in base all'art. 1223 del codice - sarà relativo a quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, intesi come effetto e conseguenza normale dell'inadempimento, cioè rientrino nella serie di conseguenze ordinarie cui l'inadempimento stesso da origine; fra inadempimento e danno deve cioè sussistere collegamento secondo il principio della regolarità causale. Certamente vi rientrano le spese sostenute per l'invio del pezzo al perito, ma quanto altro?
La domanda che molti collezionisti si pongono è se - avendo comperato da un commerciante o da un privato un esemplare periziato poi risultato difettoso o falso – sia possibile richiedere al perito il risarcimento del danno .relativo a quell'acquisto e riottenere da questi il prezzo
pagato. Perché ciò potesse accadere occorrerebbe il concorso di queste due circostanze:
1) che quello della compravendita rientrasse nella serie di conseguenze ordinarie del rilascio di una perizia filatelica;
2) che la perizia fosse stata da sola sufficiente e determinante alla compravendita.
La sussistenza del primo requisito, cioè che fra le conseguenze ordinarie del rilascio di una expertise vi sia la compravendita dell'oggetto, è da escludere poiché quest'ultima è frutto di una volontà negoziale diversa ed autonoma, in cui la presenza di una perizia costituisce
solo un elemento eventuale e di contorno. La mancanza del, primo requisito tende ad escludere anche la presenza del secondo, che dovrebbe comunque essere rigorosamente dimostrato da chi ne sostiene l'esistenza.
L'acquirente di quell'esemplare, firmato o munito di certificato, può invece rifarsi sul venditore; nei confronti di questi andrà esperita l'azione per la risoluzione del contratto di compravendita, con relative restituzioni, e per gli eventuali danni; oppure - qualora si preferisse tenere il pezzo anche se difettoso - l'azione per la riduzione del prezzo pagato. Infatti in base all'art. 1490 del codice «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore»; l'art. 1497 precisa che la cosa venduta deve avere «le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata».

Su questi aspetti rinvio a quanto già scritto (A. Papanti, "La compravendita in filatelia", Qui Filatelia n. 17, settembre 1999, pagg. 43 e segg.).

 

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