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     Spett.le "IL POSTALISTA" 
     
    Buongiorno. Mi servirebbe un grosso consiglio. Sto preparando una piccola 
    collezione sulla posta prioritaria italiana dal 1998/99 al 2008. 
    Recentemente ho trovato in un mercatino due buste con dei valori falsi; 
    premesso che chi me le ha cedute mi ha assicurato che i falsari di quei 
    francobolli sono stati scoperti e denunciati, io posso inserirli nella 
    collezione, che potrebbe anche essere esposta?
      
     
    (lettera non firmata) 
        
    
       
      Risponde l'Avv. Alessandro PAPANTI 
       
    Il francobollo – in quanto rientrante fra i valori di bollo emessi dallo 
    Stato o da Stati esteri - ha sempre trovato tutela giuridica. La sua 
    falsificazione è perseguita penalmente dal nostro ordinamento giuridico alla 
    stregua della falsità in monete a corso legale; la differenza consiste solo 
    nella ridotta misura della pena. 
    Dall’ottobre 2004 cadono sotto il maglio della legge anche i francobolli 
    fuori corso: il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
    postale” (D.P.R. 29 marzo 1973 n° 156), è stato infatti modificato come 
    segue: “Se i fatti previsti dagli art. 459,460 e 461 del codice penale si 
    riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale 
    emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene 
    stabilite da tali articoli ridotte di un terzo”. 
    Quindi la normativa attuale riguarda sia i francobolli a corso legale che 
    quelli fuori corso. 
     
    Le attività perseguite che concernono propriamente i francobolli, sono 
    quelle indicate dall’art. 459 c.p., qui riportate in dettaglio:  
     
    • la contraffazione, cioè il falso totale, come recentemente avvenuto per i 
    Gronchi Rosa oppure diversi anni addietro per altri valori della Repubblica, 
    come il 55 Lire Triennale di Milano del 1951 ( cat. Sassone n° 667), o il 
    300 Lire Ciclismo del 1962 ( cat. Sassone n° 946 ); 
    • l’alterazione di un francobollo originale, come nel caso di apposizione di 
    una soprastampa, per dare al pezzo un valore superiore;  
    • l’introduzione nel territorio dello Stato, l’acquisto, la detenzione e la 
    messa in circolazione di francobolli contraffatti. Da questa ipotesi di 
    reato possono configurarsi due fattispecie: detenzione e spendita di 
    francobolli di concerto con il contraffattore o con un suo incaricato, e 
    quella in cui il caso anzidetto si verifichi senza accordo con il 
    falsificatore; le due fattispecie sono punite con modulazione diversa della 
    pena. Questi casi presuppongono comunque la consapevolezza “ ab origine”, 
    cioé al momento della ricezione, della falsità dei pezzi;  
    • la spendita o messa in circolazione di un pezzo ricevuto in buona fede, 
    della falsità del quale si è avuto consapevolezza dopo aver ricevuto il 
    falso, ma prima della sua messa in circolazione. 
       
    Le situazioni perseguibili sono quindi articolate poiché la normativa opera 
    non solo nei confronti dell’autore della contraffazione, ma anche dei 
    soggetti che vengono in rapporto con essa nella fase di commercializzazione 
    o anche nella semplice detenzione. E’ proprio questo l’aspetto più 
    importante della legge, che giunge a colpire il falso nelle fasi successive 
    alla sua realizzazione, quando é ceduto o semplicemente detenuto. Per questo 
    motivo il fatto che gli “autori del falso” siano stati scoperti e perseguiti 
    e é circostanza irrilevante per esonerare da responsabilità chi comunque li 
    commercializza o detiene successivamente. 
    Non incorrerà nel reato il soggetto in buona fede anche nel momento in cui 
    detiene o cede il falso; fatta eccezione per questa ipotesi, stando alla 
    lettera della legge, la semplice detenzione costituisce reato ed il 
    francobollo contraffatto è bene non commerciabile. 
     
    Si potrebbe obiettare che il collezionista filatelico detiene il pezzo a 
    puro scopo di studio e documentaristico di un fatto storico (tanto più se si 
    tratta di un esemplare su lettera che ha esaurito la propria funzione di 
    valore postale) e che quindi egli é portatore di un fine estraneo a quello 
    che vuole tutelare la legge. Si tratta però di un aspetto non espressamente 
    previsto dalla norma, che sarebbe soggetto a valutazione da parte di chi 
    fosse chiamato a giudicare. 
  
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