torna a:

LA SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO


pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori

Il COMMENTO alla "SENTENZA DI RAVENNA"

Avv. Andrea VALENTINOTTI

La sentenza che segue, pronunciata dal Tribunale Penale di Ravenna, fa suoi alcuni punti ed argomenti che da tempo sono stati portati avanti da collezionisti, commercianti ed associazioni filateliche.
Si tratta di un episodio che, come purtroppo sappiamo, negli ultimi anni si è spesso verificato.

In sintesi, un dirigente della Sopraintedenza archivistica, pur in assenza di denunce-querele di furto o trafugamento, segnala all’Autorità Giudiziaria la presenza di documenti pubblici precedenti all’Unità d’Italia in vendita presso un negozio on-line, motivando che detti beni sarebbero inalienabili in quanto aventi lo status giuridico di bene demaniale.
Ciò che ne consegue è il sequestro probatorio dei beni, ed il rinvio a giudizio del commerciante, accusato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p.

Il Giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione, sottolinea che, come anche ben evidenziato nel parere legislativo del MIBAC del 22.11.2012, a firma del Dottor Carpentieri, non ogni documento indirizzato o proveniente da ente pubblico, ed in possesso di privati, è di per sé stesso di provenienza illecita. Ciò, come ben sappiamo, in ragione degli obblighi di legge (su tutti, il RD n. 1163/1911) di procedere a scarti di archivio, che da sempre avvengono in forma “sommaria” (non va dimenticato che la procedura di scarto d’archivio oggi verrebbe definita, alla stregua degli attuali termini legislativi, “atto di semplificazione amministrativa”) senza elenchi dettagliati. A ciò va aggiunto anche l’obbligo di legge della donazione alla Croce Rossa dei documenti scartati, obbligo cessato solo in epoca recente.
Talchè, senza denunce o querele, non vi è prova della provenienza illecita dei beni.

Il Giudice spiega anche che detti beni potrebbero non aver mai avuto lo status giuridico di “beni demaniali”, essendo solo oggi annoverati nel vigente Codice Civile (entrato in vigore “solo” nel 1942), ma non presenti del precedente Codice del 1865. Ciò ne consegue che essi possono senza dubbio essere stati oggetto di usucapione, avendone avuto la facoltà di legge, e quindi il possesso ne è legittimo.
Altro punto importante, si arriva comunque ad una assoluzione per mancanza di dolo.

Infatti è pacifico che, anche per le ragioni di cui sopra, non possa esservi neppure responsabilità per dolo eventuale (ipotesi di natura giurisprudenziale per la quale l’imputato agisce senza certezza della provenienza illecita del bene ricevuto, paventandosene la possibilità, ma ciononostante accettando il rischio della commissione del reato), soprattutto in ragione dell’impossibilità della verifica della provenienza dei beni in questione.

Avv. Andrea Valentinotti

Scarica la copia delle motivazioni della sentenza >>>


pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori