| Prima di  iniziare la  trattazione inerente ai Verificatori, mi sia consentito di ringraziare gli amici ed i collezionisti in genere (con particolare riferimento ai  marcofili) che o  per iscritto o per telefono oppure verbalmente mi
      hanno  manifestato il loro apprezzamento per il contenuto degli articoli di questa rubrica ed anche per le riproduzioni delle impronte dei bolli, per lo più inedite, di cui gli articoli stessi sono corredati.Non è mancato, per converso, qualche  benevola critica da parte di un noto giornalista il quale, pur manifestando il suo più ampio assenso per i temi fin qui toccati, tuttavia ha chiosato su un eccessivo tecnicismo che finisce per appesantirne la lettura.
 È vero! Nel cospargermi il capo di cenere,
      sono obbligato ad ammettere che tutto discende da uno certa deformazione professionale dovuta, non tanto all'asfissiante sistema burocratico dell'epoca, quanto alla puntuale e precisa interpretazione di norme di legge e disposizioni regolamentari in genere, alla cui corretta applicazione gli uffici erano inderogabilmente richiamati.
 Ed, in materia, non credo sia possibile indulgere con argomentazioni che possono dar luogo a dubbi o confusioni.
 Ciņ detto, passo ad analizzare gli uffici di Ispezione i quali, come si č 
    avuto modo di accennare in precedenti occasioni, andavano definendosi 
    strutturalmente mediante la creazione di personale qualificato e 
    specializzato a cui affidare compiti assai delicati che potevano dar luogo, 
    spesso, ad implicazioni di carattere penale.
 Visto il  R.D.  25  novembre 1869,  n. 5359, relativo al nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle Poste (istituzione delle Direzioni Provinciali), ed  il  successivo R.D. 30 giugno 1870,  n. 
    5764, per l'esecuzione di
      esso; con legge 31  gennaio  1890,  firmata dal Ministro delle Poste, on. Lacava (in vigore dal 1° aprile 1890), si istituiscono i Verificatori dell'Amministrazione delle Poste "con
      l'incarico speciale della  tutela delle rendite".
 la legge consta dei seguenti otto articoli, che propongo nel testo originale:
 
        "1°  Alle principali Direzioni  ed ai principali ufizi di Posta del Regno saranno addetti  Verificatori,  coll'incarico   speciale della tutela delle rendite dell'Amministrazione, tanto nella francatura,  quanto nella tassazione delle corrispondenze e del regolare trattamento delle corrispondenze  stesse.2° - l Verificatori  debbono quindi invigilare,
        sotto la propria responsabilità:
 
                    a) che le corrispondenze  in  partenza,  in arrivo ed in transito sieno bollate con cura, in modo che i bolli restino nitidi e che i francobolli appostivi sieno annullati con diligenza;b) che le corrispondenze   francate, tanto
            in partenza,  quanto in arrivo od in  transito, sieno munite di francobolli sufficienti, accertando  il peso di quelle di più  porti, e che i francobolli  stessi  non sieno stati  già usati, procedendo  all'occorrenza alla tassazione di quelle francate incompletamente   o con francobolli non più validi  ed alla compilazione dei verbali prescritti, nel caso  di applicazione di francobolli lavati;
 c) che le corrispondenze non francate e
            le altre corrispondenze  francate incompletamente, oltre quelle di cui nel paragrafo  precedente, sieno tassate a rigore di tariffa e che su quelle da distribuirsi  nelle località ove eglino risiedono sieno applicati segnatasse equivalenti alla tassa da riscuotere;
 d) che gli  oggetti ammessi  a circolare con tassa  ridotta (lettere  per militari di truppa, carte manoscritte, stampe e campioni) sieno nelle condizioni  volute dal regolamento e dalle Istruzioni in  vigore,  cioè che la riduzione  di tasso  per le corrispondenze dirette a militari sia limitata alle lettere semplici  per  sotto-ufiziali,  caporali   e  soldati  e loro assimilati; che i  pieghi  di carte manoscritte   contengano soltanto carte di  tale genere e tutt'al  più una lettera di accompagnamento; che i pieghi di campioni non contengano scritti vietati; che i pieghi  di stampe sieno essi pure nelle condizioni  volute e che in ispecie  i giornali spediti di seconda mano non contengano scritti di sorta; provvedendo in conformità delle norme vigenti per tutto ciò che non travisi per la forma o per la sostanza nelle dette condizioni;
 e) che non abbiano corso giornali  non
            francati regolarmente,   o  mediante francobolli, o mediante bollatura della carto o con abbonamento; che i francobolli opposti su
            quelli francati  in  tale modo sieno annullati;
            che ai giornali francati mediante  bollatura preventiva non sieno frammisti  fogli non bollati;  che il  servizio   degli abbonamenti sia fatto o dovere; che sia  proceduto al riscontro  periodico  delle quantità  spedite e che nessun giornole sia accompagnato da  fogli non ammissibili e non francati a parte; trattenendo quelli irregolari,  per restituirli ai mittenti e compilando appositi verbali, quando occorra;
 f) che non sieno ammesse a circolare con esenzione di tassa corrispondenze da o per ufizi cui non competo tale privilegio; che le corrispondenze ammesse a  goderne sieno formate nei modi voluti  e che non contengano scritti di carattere  privato, trattenendo o  sottoponendo  a   tassa,  a   seconda dei casi, quelle non ammesse a circolare senza tassa ed applicando il cartellino: sospetto  di contravvenzione  - su quelle sospette contenere corrispondenze  private;
 g) che tutte le oltre tosse in genere  dovute all'Amministrazione  sieno applicate e riscosse rigorosamente,  senza accordare a veruno  eccezioni alle regole generali, e senza indebite compiacenze.
           3°  -  I  Verificatori    saranno nominati  con decreti ministeriali, scegliendoli fra  gli impiegati  più capaci,  di grado non inferiore a quello ufiziale.4°- I Verificatori   dipendono  nelle Direzioni direttamente dal Direttore e negli ufizi dal capo di questi, e debbono uniformarsi alle istruzioni dei  medesimi,  nonchè  degli
          Ispettori ove questi esistono.
 Nel caso però di discrepanza di parere   fra
          essi ed i loro capi o gli Ispettori intorno alla interpretazione di qualche disposizione   in vigore, possono presentare ai capi stessi appositi memoriali,  da  essere inoltrati  al Ministero  per le sue decisioni. Così  pure
          possono  fare nello stesso  modo quelle proposte che ritengono più  
        acconcie a contribuire  allo incremento dei  prodotti dell'Amministrazione.
 5° - I Verificatori debbono  tenere un giornale,
          per notarvi giorno per giorno le osservazioni
          più importanti che abbiano avuto a fare.
 Una copia di esso  giornale  deve essere
          rimessa mensilmente  per via gerarchica al Ministero,  colle osservazioni  che  i capi delle Direzioni o degli ufizi possono ritenere
          opportuno di aggiungervi.
 6° - l  Verificatori   che avranno conseguito
          migliori risultati saranno   premiati con gratificazioni e  potranno anche essere proposti per promozioni  fuori turno.
 7° - L'istituzione dei Verificatori non esonera gli Ispettori distrettuali dall'obbligo di esercitare essi pure lo proprio vigilanza  sulle corrispondenze in arrivo ed in partenza,  in concorso coi Verificatori medesimi.
 Tale obbligo  incombe  poi loro in modo  speciale  nelle località ave  questi  non sono  istituiti.
 8° -  Il  presente decreto  avrà effetto dal 1° 
          aprile  prossimo venturo.
 
 Roma, addì 31 gennaio 1890.
 
          
            
              
                
                  
                    
                      Il ministro: Lacava" 
 
 Col passare degli anni, altri compiti sono stati assegnati a questi funzionari e, non ultimi, quelli di sovrintendere a  tutte le operazioni di  lavorazione della corrispondenza (incasellamento, formazione dei dispacci e avviamento) e dei pacchi, nelle sedi prive di Ispettore del Movimento e Capolinea.  
         Dopo 114 anni, a seguito della trasformazione dell'Azienda P.T.  in   Ente Pubblico Economico prima, e S.p.A. dopo, alla benemerita categoria verranno tolte tutte (o quasi) le primarie funzioni ed essi assumeranno la denominazione di Controllori delle Entrate navigando, così, in acque anonime alle dipendenze degli Ispettori Provinciali.A beneficio di coloro che volessero integrare le proprie collezioni marcofile a  carattere locale, presento una  parziale raccolta di bolli con la dizione  "VERIFICATORE".
 Non sfuggiranno al  cortese lettore  quelle impronte, all'epoca in dotazione a particolari "Uffici Principali" come:
 
                1 - CASALE MONFERRATO,   MARSALA, MERANO e SANREMO;2 - MODANE   POSTE  ITALIANE (Ufficio  di
          Confine);
 3 - 1°  REPARTO  MILIZIA  P.T. ROMA;
 4 - POLA CENTRO;
         considerate rare.
 Per completezza d'informazione, aggiungo che l'approntamento dì  bolli della specie, con dizioni "dedicate", fu vietato dall'Amministrazione P.T.  nel 1967, a seguito dell'introduzione del C.A.P..
 È  facile, comunque, reperire impronte similari anche dopo tale data a causa di disapplicazione delle norme relative da  parte di alcuni Economi Provinciali.
 
  
  
  
  
  
  
 
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