storia postale


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Note sulle Agenzie private di espressi in periodo di Regno

di Elisa GARDINAZZI(da Il Foglio n. 182)
La Legge Postale del 5 maggio 1862, accompagnata nel settembre di quell’anno dal relativo Regolamento, sancisce che è riservata all’Amministrazione delle Poste la privativa del trasporto e della distribuzione delle corrispondenze epistolari. La privativa non si applica ai privati i quali, senza fini di lucro, siano latori di qualche lettera; fanno eccezione anche:

1) Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale
2) Le lettere aperte quando siano trasportate da individui che non ne facciano professione.
3) Le lettere che una persona spedisce ad un’altra per mezzo di espresso.
4) Le lettere e i pieghi (1) che un individuo, il quale abita in un Comune dove non vi è ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo in cui esiste un ufficio postale. Questa eccezione si intende estesa ai Comuni dove il servizio postale non è giornaliero, per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui la posta non parte.
5) Le lettere e i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate riguardanti unicamente l’amministrazione e l’esercizio delle linee medesime.


Viene precisato che nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.

Nel Testo Unico delle leggi sul servizio postale e nell’annesso Regolamento del 20 giugno 1889 viene ribadito che costituiscono privativa dell’Amministrazione delle Poste il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze epistolari cioè lettere e pieghi, cartoline e biglietti postali. Vengono riconfermate, con identiche parole, le eccezioni alla privativa postale e il divieto di fare incetta di corrispondenza da inoltrare nei modi previsti dalle eccezioni. Onde evitare fraintendimenti, viene precisato che per “Espresso” si intende chi sia mandato appositamente e straordinariamente da un luogo ad un altro per eseguire una commissione. Non costituiscono invece privativa il trasporto e la distribuzione di carte manoscritte, di stampe e di campioni senza valore.





fig. 1
Nell’ultimo decennio dell’ottocento nascono nelle grandi città Agenzie private per il recapito all’interno del proprio Comune di oggetti postali non soggetti alla privativa e, approfittando delle eccezioni citate nelle norme con un’incerta formulazione, di corrispondenze per espresso. A Milano addirittura La Cooperativa Fattorini e l’Agenzia G.Vitta & C. stampano dei francobolli con la dicitura “Corrieri di città” ed il valore da riscuotere per il servizio effettuato (fig.1). Le Poste non tollerano questa situazione perché l’utilizzo di francobolli sugli oggetti recapitati è una loro esclusiva e nel giro di qualche anno riescono a farli abolire.


fig. 2

 

A Napoli nel 1900 viene fondata un’Agenzia dal nome molto significativo: “The Express”. Il materiale ritrovato consente di seguire il suo divenire con l’evolversi delle normative. Sulle corrispondenze da lei recapitate si trovano incollate, spesso al retro, delle etichette intestate e numerate che testimoniano il pagamento del servizio effettuato. La piccola busta di fig.2, benché contenga ancora la lettera, non è datata. Suppongo però che l’etichetta applicata sia una delle prime, se non la prima; nel volume “I servizi postali in Italia” di F. Filanci e E. Angellieri a pag.112 ne è riprodotta una simile su una corrispondenza del 1906. In queste etichette la scritta “La commissione è già stata pagata dal mittente” vuole essere un richiamo alla normativa che esclude dalla privativa le lettere portate dall’espresso cioè da persona mandata appositamente e straordinariamente da un luogo ad un altro per eseguire una commissione. Interessante all’interno della lettera la frase “Invece di telefonarmi consegni la risposta per lettera al fattorino” (fig.3); anche nel servizio governativo di recapito per espresso era previsto di servirsi del portatore per spedire la lettera di risposta, a fronte di un congruo compenso che non doveva superare una cifra prestabilita.




fig. 3

Al retro di una busta del 1910 contenente una lettera amorosa in cui ci si dà appuntamento dopo poche ore, è incollato un cartellino numerato che non parla più di commissione e riporta ora la dicitura “Impresa di fattorini” oltre alla segnalazione di un’altra prestazione offerta dall’Agenzia: Ufficio di scrittura a macchina. Precisione-Economia (fig.4).

fig. 4

Le ricevute numerate che vengono rilasciate riportano il prezzo della Corsa, che varia a seconda del servizio effettuato (ritiro della risposta, ricevuta di ritorno, consegna di denaro, consegna in tarda serata ecc.) (fig.5).

fig. 5

Al retro è riportata la seguente dichiarazione: La Ditta risponde per ugual somma di tutti i valori dichiarati, rilasciandone chiara ed apposita ricevuta, alle condizioni indicate in tariffa. Per quelli poi non dichiarati ed andati dispersi, in questo solo caso la Ditta pagherà L.10 per ogni pacco o lettera e tanto per gli oggetti dichiarati che non dichiarati non risponde di qualsiasi conseguenza. Ogni ricevuta s’intende rilasciata per un solo pacco o lettera, a meno che non venga scritto dall’impiegato della Ditta sulla ricevuta chiaramente il numero di essi. Non si accettano reclami senza bolletta o dopo 15 giorni dal rilascio della presente.
Il fenomeno del trasporto abusivo da parte delle agenzie private aumenta a dismisura; il Ministero preoccupato invita le Direzioni provinciali e gli uffici stessi a diffidare le ditte locali affinché cessino gli abusi. Non ottenendo risultati, nel 1911, all’interno della legge per il trasporto delle corrispondenze col mezzo della posta pneumatica viene inserita la norma che “nessuno può fare incetta di corrispondenze epistolari, né trasportarle, distribuirle o recapitarle sia nella stessa località in cui l’incetta avviene, sia altrove”; il problema non si risolve perché ci si dimentica di modificare l’eccezione prevista dal Testo Unico circa la possibilità di trasportare la lettera tramite un Espresso.

Finalmente nel maggio del 1913 viene emanata la legge con la quale l’Amministrazione postale può concedere a privati l’autorizzazione di recapitare corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza. Un Regolamento, approvato nel 1913, ma pubblicato solo nel 1916 fissa le norme e le condizioni per tali concessioni, nonché i modi per la determinazione del canone annuo che ciascun concessionario dovrà versare allo Stato.
Le imprese autorizzate ad eseguire il servizio assumono il nome di “Agenzie Private di Espressi autorizzate dal R. Governo” (fig.6).





Fig.6 – THE EXPRESS - Napoli 11/08/1927 L’etichetta riporta ora la dicitura “Agenzia Privata di Espressi Autorizzata dal R. Governo”. Segnala anche l’effettuazione di altri servizi: Se dovete pagare acqua di Serino, luce, gas, fondiaria, tasse domestici, patrimonio, cani e pianoforti ecc. recatevi ai nostri uffici e risparmierete tempo.

Il numero delle concessioni che possono essere accordate per ogni città è limitato ad una per ogni 50.000 abitanti; il canone annuo anticipato deve essere corrisposto in base al numero degli abitanti e ad un numero minimo presunto, per il primo anno, di 60 espressi ogni 1.000 abitanti con un corrispettivo unitario di due centesimi per ogni corrispondenza.
Le tariffe che l’Impresa intende applicare per il trasporto e il recapito di espressi ordinari o contenenti denaro od altri valori e con o senza risposta, debbono essere sottoposte all’esame del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che le approva e devono essere stampate a tergo di ogni ricevuta rilasciata dall’Agenzia stessa (fig.7) (…) I concessionari sono responsabili dell’operato proprio e dei propri agenti verso i mittenti ed eventualmente verso il Ministero delle Poste e dei Telegrafi. L’esercente il servizio ed i suoi dipendenti hanno verso l’Amministrazione postale, per ciò che concerne il segreto e la inviolabilità della corrispondenza, gli stessi obblighi dei funzionari governativi. Le Agenzie devono consegnare alla locale Direzione delle Poste le corrispondenze che non abbiano potuto essere recapitate ai rispettivi destinatari, né restituite al mittente. L’Amministrazione delle Poste sottopone le corrispondenze in parola, quando non siano state richieste nel periodo di giacenza, al trattamento dei rifiuti.







Fig.7 – THE EXPRESS - Nelle nuove ricevute numerate scompare il termine “Corsa” e, al posto di “Impresa di Fattorini” compare la nuova ragione sociale “Agenzia privata di Espressi”

Dal 1 marzo 1923 il corrispettivo per ogni corrispondenza recapitata viene elevato a 5 centesimi e dal 12 febbraio 1926 a 10 centesimi. Sulle buste però non è prevista l’applicazione di francobolli, ma solo di un timbro o di un’etichetta da cui risulti che il recapito è eseguito dall’Agenzia autorizzata (fig.8). Dal 1 luglio 1928 vengono emesse speciali marche postali da 10 centesimi per il recapito autorizzato che devono essere obbligatoriamente applicate su ogni espresso all’atto dell’accettazione.





Fig.8 – 18/05/1924 Lettera consegnata dal- l’Agenzia “Uffici Espres si Veloci” di Trieste con bollo che testimonia il servizio di recapito eseguito


La marca deve essere annullata con bollo di forma rettangolare riportante il nome della Agenzia e la data di esecuzione del recapito (figg.9-10-11-12).

Fig.9 – THE EXPRESS – La nuova ricevuta reca stampa-to al di sotto del costo di 1 lira l’annotazione “oltre Cent.10 per marca postale”

Fig.10 – THE EXPRESS 1929 - Let-tera con marca di recapito annulla-ta e vecchia etichetta antecedente al 1916. Il costo del recapito è di 2 lire ed il servizio prevede la consegna di 300 lire

Fig.11 – THE EXPRESS 1931 – Cartolina postale con marca di recapito e nuova etichetta con richiamo all’uso di macchine Olivetti e pubblicità per nuovi servizi :estrazione di atti dello Stato Civile, Fedine Penali, Carichi pendenti, atti ecc


Fig.12 – 12/12/1930 - Lettera recapitata da Agenzia di Roma alle ore 11,40; la marca è annullata con bollo non conforme perché non rettangolare e simile a quelli utilizzati dal- l’Amministrazione postale


Non è permesso l’uso di francobolli ordinari al posto delle marche speciali. Sulle ricevute di ritorno che possono accompagnare le corrispondenze deve essere applicata la marca di recapito (fig.13). Le marche postali vengono fornite ai concessionari in quantità corrispondente all’importo del canone annuo. Se al termine dell’esercizio finanziario non sono state tutte impiegate, le imprese devono applicare le marche rimaste su fogli di carta, obliterarle col proprio bollo rettangolare e consegnarle alla Direzione provinciale.

Fig.13


A completamento di queste note, alcune immagini:

Busta predisposta dall’Agenzia “La Torinese Espressi” per il servizio della corrispondenza in ritorno, ovviamente affrancata con marca di recapito, in data 2 maggio 1933

 

Circolare recapitata dall’Agenzia “La Torinese Espressi” in data 8 maggio 1936 – non vi è la marca perché questo oggetto postale non è soggetto alla privativa delle Poste e quindi nulla è dovuto per il suo trasporto all’Amministrazione Postale

 


Busta del Banco di Roma della filiale di Genova indirizzata in città, affidata per il recapito all’Agenzia Genova Espressi e affrancata con marca di recapito da cent.10 annullata il 5 aprile 1938. Causa cambio di indirizzo del destinatario al di fuori del Comune, la corrispondenza è stata affidata alle Poste e da loro recapitata in data 8 aprile, come dimostra il bollo al retro.
Suppongo che l’importo di 50 cent. per il trasporto della lettera sia stato addebitato sul conto di credito postale della Banca, ma ritengo che l’impiegato postale avrebbe dovuto affrancare la lettera con il relativo francobollo. Forse l’impiegato si è intascato i 50 centesimi o forse la normativa prevedeva una diversa procedura che non conosco. Qualcuno può chiarire questa situazione?




(1) Per piego si intende, nel senso postale, una comunicazione che abbia gli stessi caratteri della lettera ed un peso superiore a 15 grammi.

 


Bibliografia


Il Novellario” Volume 2°, F. Filanci – Cif/Unificato
I servizi postali in Italia – Storia e Tariffe 1861-1985”, F. Filanci E. Angellieri – U.F.S.
Testo Unico delle leggi sul servizio postale – 1889
Regolamento di esecuzione della legge 5 maggio 1913 N.503 – Servizio degli espressi in loco affidato ad Agenzie private.

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