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La franchigia postale negli anni
di regno di Vittorio Emanuele II
 a cura di Giuseppe MARCHESE

Le prime disposizioni che parlavano della franchigia postale erano contenute nella legge del 18.11. 1850, in cui si dichiarava che la franchigia era limitata al carteggio reale, a quello dei senatori e deputati, e a quello relativo al pubblico servizio.

 

Con la legge del 16.4.1852 vennero emanate nuove disposizioni che in definitiva non si discostavano dalla precedente. Solita franchigia al re, illimitata come si usava dire, estesa ai Membri del Parlamento e del Senato e ai dirigenti dei Ministeri che potevano quindi spedire lettere sia chiuse che sottofascia nonché riceverle.

 

Si dovevano accontentare della franchigia limitata, cioè potevano soltanto spedire e non ricevere lettere in franchigia, tutti gli altri funzionari statali la cui franchigia poteva poi essere:

 

- massima: estesa ai funzionari che potevano trasmettere lettere e pieghi chiusi;

- media: estesa ai funzionari che potevano trasmettere solo lettere chiuse;

- minima: per i funzionari che potevano trasmettere solo lettere e carte sotto fascia.

 

L'elenco delle «categorie» a cui si apparteneva veniva stabilito in una tabella emanata con parsimonia dalla burocrazia torinese.

 

Faceva da suggello a questa qualità il contrassegno. Questo simbolo di prestigio e di diritto alla franchigia era di forma ovale, portava nel lato superiore la dizione «R. Poste» e nel centro la persona o l'ufficio che lo aveva in dotazione, ed aveva la misura di 29 mm. di altezza e di 44 di larghezza.

 

Ma di larghezza non abbondava troppo l'amministrazione statale sarda che non forniva questi contrassegni a tutti ma solo a quanti riuscivano a strappare questo prezioso simbolo alle strette di un bilancio amministrato con severità. Tutti gli altri si dovevano accontentare del bollo a mano, cioè manoscrivere la loro qualifica e la firma nel lato inferiore della lettera o piego che si voleva spedire.

 

Nei primi anni del regno d'Italia avviene, come è noto, un sistematico riordino del servizio postale cui fa seguito una più attenta regolamentazione della franchigia postale.

 

Le linee essenziali delle precedenti disposizioni vengono ovviamente mantenute: gli aventi diritto alla franchigia sono sempre la famiglia reale, i senatori e i deputati durante il periodo di elezione della carica, e il carteggio relativo agli uffici pubblici. La franchigia è sempre illimitata per queste alte cariche dello Stato.

 

La franchigia limitata viene però meglio ridisegnata nelle nuove disposizioni, anche se lasciata nelle sue classi di massima, media e minima, ma non si adombrano più motivi di segretezza per aver diritto alla franchigia massima, potendone usufruire quei funzionari che «debbono corrispondere con lettera chiusa».

 

La franchigia media e minima, è inutile ripeterlo, ricalcano la precedente legislazione, come la ricalcano le norme per il bollo e il contrassegno.

 

Queste energiche limitazioni sono lo sforzo evidente che compie l'Amministrazione delle Poste per non appesantire eccessivamente il bilancio postale che viene adesso considerato un servizio che deve autofinanziarsi e non presentare passivi. Ora, poiché è noto che la franchigia postale di cui godono la quasi totalità degli uffici statali apporta un notevole aggravio di spesa che deve essere coperto dall'introito del porto delle lettere e che la tendenza generale, riscontrata in tutta l'Europa, è di abbassare il costo della tariffa per le lettere, ne consegue che se si vuole raggiungere una certa parità nel bilancio si deve limitare in modo energico la franchigia postale.

 

Che questa sia la strada percorsa dall'Amministrazione postale lo si rileva dal provvedimento in esame: il Decreto del 30.6.1864 che esclude le amministrazioni non statali (Comuni, enti parastatali, enti morali, etc.) - lo stesso re, dovendo scrivere a persona che non gode di franchigia deve, o dovrebbe, affrancare la corrispondenza in partenza.

 

In questa corsa al risparmio l'amministrazione pone a carico del funzionario che « gode » della franchigia perfino la spesa per l'acquisto del portafoglio o sacco in cui debbono essere chiuse le corrispondenze (art. 8 del Regolamento sulla franchigia).

 

Nel caso di infrazioni al servizio viene prospettata la possibilità che la corrispondenza non avente diritto alla franchigia sia tassata, mentre per il funzionario che abbia «abusato» della franchigia per trasmettere corrispondenza privata viene stabilito che gli atti relativi vengano trasmessi al Ministero da cui dipende che «provocherà contro il mittente quelle misure disciplinari; che saranno ravvisate opportune» (art. 31).

 

Nel giugno del 1874 vengono emanate nuove norme per disciplinare la franchigia postale, in vigore dal 1° gennaio 1875.

 

Innanzi tutto viene enunciato per la prima volta che la franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re, e che questa franchigia è illimitata, sia per le corrispondenze in arrivo che in partenza. Questa norma avrà una continuità fino alle disposizioni del 1945.

 

A questa franchigia totale si affianca quella relativa al Sommo Pontefice e alla Santa Sede, già concessa con legge del 13 maggio 1871.

 

Per il carteggio governativo e degli uffici statali in generale vengono emanate delle norme rivoluzionarie che consistono nell'assoggettare la franchigia postale alle stesse tariffe postali previste per le lettere private e di richiedere l'obbligo dell'affrancatura con « l'applicazione di speciali francobolli di Stato » (art. 3 Legge sulla franchigia postale del 14 giugno 1874).

 

Questa norma pare avere lo scopo di:

 

a) trasferire ad altro capitolo del bilancio dello Stato le spese occorrenti per l'utilizzo del mezzo posta le, così da non fare gravare questa spesa sul passivo del bilancio postale del Ministero delle Finanze;

 

b) limitare al massimo gli uffici autorizzati all'uso della franchigia postale, così da annullare completa mente la possibilità di abusi da parte di uffici non aventi diritto, e tra questi, in primis, i Comuni.

 

Di contro questa norma comporta per lo Stato uno stanziamento di bilancio non indifferente - Lire 18.329.526,50 per l'anno 1876 - necessario per « l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato » da parte dell'amministrazione statale, oltre ad altre somme che non è possibile accertare e che consistono nella preparazione e fabbricazione delle carte valori, nella loro distribuzione e nelle lunghe e costose contabilizzazioni a catena che questo carico comporta.

 

Con l'art. 11 la Legge del 14 giugno 1874 determina la riduzione delle tasse del 50% per le lettere spedite dai Sindaci e dirette a Prefetti, Sotto-Prefetti, Uffici di P.S., Tribunali, Intendenze di Finanza, Distretti Militari e Carabinieri, nonché per le «corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi Comandanti di Corpo e coll'Uffizio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica».

 

Di seguito è riportato il testo del R.D. N.1822 "col quale viene regolata la franchigia postale" del 30 giugno 1864:

 

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

Visto l'articolo 32 della legge 5 maggio 1862; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

 

Art. 1.

Si chiama franchigia postale l'esenzione dal pagamento delle tasse stabilite dalle leggi pel trasporto delle corrispondenze nell'interno dei Regno.

 

Art. 2.

La franchigia postale è ristretta alle corrispondenze dirette alla Famiglia Reale, ai Senatori e Deputati durante l'intiera legislatura, ed al carteggio relativo al pubblico servizio (articolo 32 della legge 5 maggio 1862).

 

Art. 3.

La franchigia del carteggio relativo al pubblico servizio è accordata non alla persona, ma alla carica; e perché abbia il suo effetto è necessario il concorso della qualità del mittente unita a quella del destinatario.

La prima resulta da un'indicazione che chiamasi contrassegno, l'altra apparisce dall'indirizzo della corrispondenza.

 

Art. 4.

La franchigia è illimitata, o limitata.

La franchigia illimitata è quella che comprende il carteggio, i giornali e le stampe di qualsiasi provenienza dell'interno, e sotto qualsiasi forma spediti alle persone ammesse a goderne.

La franchigia limitata è quella che è ristretta alle corrispondenze cambiate fra determinate persone nelle forme, e nei limiti stabiliti.

 

Art. 5.

La franchigia limitata è distinta in tre specie, secondo la forma dell'involto delle lettere e dei pieghi, cioè: Massima per le lettere, e pieghi chiusi;

Media per le lettere chiuse, e pei pieghi fasciati ;

Minima per lettere, e pei pieghi fasciati.

 

Art. 6.

Le lettere, e pieghi diretti a persone, che godono franchigia limitata, non debbono contenere carte , né altri oggetti estranei al servizio, ma esclusivamente la corrispondenza d'ufficio, comprese però le carte manoscritte, e le stampe, quando esse si riferiscono al pubblico servizio.

Sono assolutamente esclusi da tale franchigia i giornali e le gazzette, le opere periodiche, i libri, le stampe, i registri, e qualsiasi altro oggetto di simil genere.

 

Art. 7.

Le persone, che godono della franchigia sia illimitata, che limitata, sono descritte in una tabella, approvata d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

 

Art. 8.

Il contrassegno è di due sorta, cioè a bollo, ed a mano. Il primo è riservato alle Autorità supreme, ed a quegli altri Impiegati dei diversi rami della pubblica amministrazione che per necessità dei loro ufficio debbono mantenere la più estesa corrispondenza.

Del contrassegno a mano si servono tutte le altre persone che godono franchigia.

Le condizioni relative alla forma, ed all'uso dell'una, e dell'altra specie di contrassegno, come pure le persone, che potranno servirsene, sono determinate dal Regolamento.

 

Art. 9.

E' approvato il Regolamento sulla franchigia postale annesso al presente, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Torino addì 30 giugno 1864.

 

VITTORIO EMANUELE

 

 

Abolita del tutto la franchigia postale, gli uffici statali debbono affrancare le lettere con gli speciali francobolli di Stato e apporre sulle corrispondenze il contrassegno che ne indichi la provenienza.

 

Viene ammessa la raccomandazione della corrispondenza con le tariffe e le modalità che « regolano il trattamento delle corrispondenze private » (art. 4), ma utilizzando sempre i francobolli del servizio di Stato.

 

A complemento vengono emesse delle speciali cartoline di Stato che possono essere utilizzate dagli uffici governativi.

 

Per quanto riguarda l'applicazione pratica delle norme che regolano le nuove disposizioni è stabilito che l'indirizzo sulle missive sia « senza indicazione personale »; in caso contrario le missive saranno « trattate come corrispondenza privata ». La legge sulle nuove norme della franchigia postale non stabilisce nuove tariffe per il carteggio ufficiale governativo; queste vengono modificate con il Decreto Legge del 26.3. 75 come appresso:

 

- fino a gr. 50 L. 0,20

- da gr. 51 a gr. 100 L. 0,30

- da gr. 101 a gr. 500 L. 1,00

- da gr. 501 a gr. 1000 L. 2,00

- da gr. 1000 a gr. 3000 L. 5,00

- da gr. 3001 a gr. 5000 L. 10,00

proseguendo poi con L. 2 per ogni maggior peso di 1000 gr. o frazione di 1000 gr.

 

Rispetto alle precedenti tariffe che restano in vigore fino al 31 marzo 1875, e che qui si riportano, viene elevato il peso delle lettere che passa da gr. 15 a gr. 50 e così via per i porti successivi.

Eccole in dettaglio:

 

- fino a gr. 15 L. 0,20

- fino a gr. 30 L. 0,40

- fino a gr. 45 L. 0,60

- da gr. 50 a 100 L. 0,80

- da gr. 100 a gr. 150 L. 1,00

proseguendo poi con tariffe di L. 0,20 ogni 50 grammi fino a 500 grammi.

 

Come i lettori sanno i francobolli per il servizio di stato furono emessi nei seguenti tagli: c. 2, 5, 20, 30, L. 1, 2, 5, 10; è quindi indubbio che vennero concepiti per le nuove tariffe postali che, come abbiamo detto, entrarono in vigore il 01.04.1875.

 

E' interessante notare che per i primi tre mesi di attuazione delle nuove normative con le vecchie tariffe vi furono delle affrancature anomale, o quanto meno interessanti che varrebbe la pena di esaminare approfonditamente.

 

Ecco le destinazioni principali, secondo le tariffe postali in vigore dal 1.4.1875, di ogni singolo taglio di francobolli:

 

c. 2:

carte manoscritte, stampe, fino a gr.40

campioni merci fino a gr.40

giornali spediti isolatamente fino a gr.40

 

c. 5:

lettere o pieghi fino a gr.50 dirette nel distretto

 

c. 20:

lettere e pieghi fino a gr.50

 

c. 30:

lettere e pieghi fino a gr.100

L. 1: lettere e pieghi fino a gr.500

L. 2: lettere e pieghi fino a gr.1000

L. 5: lettere e pieghi fino a gr.3000

L.10: lettere e pieghi fino a gr.5000

 

La varietà delle tariffe base è molto limitata dai pochi servizi accessori effettuati dal servizio di Stato. In pratica estesa alla sola raccomandazione, con esclusione dell'assicurazione, delle ricevute di ritorno, e degli altri servizi accessori che l'amministrazione delle poste effettua per il servizio postale « privato ».

 

È da notare che per aver diritto al trasporto con i francobolli del servizio di stato occorre che le missive non solo partano da un ufficio statale, ma che siano dirette:

 

- alle Presidenze delle Camere legislative;

- ad altri uffici governativi o alla Real Casa;

- a Ufficiali del Governo isolati o in missione;

- ai Sindaci dei Comuni, ai Corpi morali, e agli Istituti o Uffici ai quali siano affidati per Legge pubblici servizi.

 


Stampato recante "l'elenco delle autorità giudiziarie ammesse a corrispondere in esenzione delle tasse postali", affrancato con un c. 2 "Francobollo di Stato" e spedito da Soave il 31.12.1876 ultimo giorno di validità (Coll. B.E.).



 


Dal Commissario Distrettuale di Cittadella (Padova) il 24.06.1876 al Sindaco di Grantorto Padovano. Si noti la striscia di cinque del c. 2 angolo e bordo di foglio (Coll. B.E.)


 

Rispetto agli obiettivi che si era posto, è probabile che la nuova legge sulla franchigia postale abbia raggiunto i suoi scopi; ma è certo che questi scopi erano surrettizi e limitati. Infatti lo scopo di bilancio appare come un problema burocratico e tale da non risolvere il vero problema dell'amministrazione statale che era quello di limitare e ridurre il deficit causato dall'onere della corrispondenza inoltrata in franchigia postale; mentre per l'altro problema, cioè quello di limitare la franchigia alle sole amministrazioni statali escludendo i comuni e gli enti parastatali, si pone come obiettivo molto limitato e condotto con mezzi inefficaci. Per evitare l'illegale inoltro per posta della corrispondenza comunale e parastatale più proficua appare la via delle riduzioni tariffarie così da eliminare il gravose carico fiscale ai comuni o quante meno a ridurlo in termini accettabili.

 

L'altra via è quella di una maggiore vigilanza postale affinché le lettere trasmesse dai comuni siano regolarmente affrancate senza ricorrere al mastodontico artificio di unilegislazione speciale per le franchigie postali.

 

E di questa limitazione l'amministrazione delle poste se ne accorge di lì a poco, quando con la Legge che approva il bilancio di previsione dell'anno 1876, del 30.6.1876, si determina che « con il 1° gennaio 1877 sono aboliti i francobolli e le cartoline postali di Stato » (art. 4).

 

Nel novembre del 1876 viene emesso un nuovo decreto che disciplina la materia.

 

In primo luogo il riconoscimento che la franchigia postale spetta al Re, non chiaramente enunciata, ma in nuce; in secondo luogo l'estensione dell'esenzione delle tasse postali al carteggio ufficiale governativo, purché sia munito del contrassegno dell'Ufficio speditore.

 

Si nota in questo decreto un ammorbidimento della linea fino ad allora usata della rigida esclusione degli uffici non governativi, anche se solo destinatari. Questa volta viene ammesso che Società, Uffici ed Istituti non a carico del bilancio dello Stato e che per contratto svolgono particolare attività (vedasi ad esempio le società che costruiscono o gestiscono le strade ferrate o ferrovie) possano godere della franchigia, nei limiti del loro servizio. Nello stesso tempo le lettere dirette a comuni sono ammesse alla franchigia se provenienti da un ufficio amministrativo.

 

Le altre disposizioni inerenti il piego e la lettera, l'uso del contrassegno, il divieto dell'indirizzo nominativo, la raccomandazione del carteggio o lettera, il divieto di assicurare il carteggio, seguono le norme precedenti senza particolari variazioni se non di forma.

 

Una novità è la possibilità per i sindaci di spedire in esenzione di tassa fogli aperti, diretti agli uffici statali e agli stessi sindaci indicati nella precedente legislazione.

 

La primitiva distinzione tra tipo di franchigia, massima, minima, ecc. viene abbandonata e in sua vece viene precisato se l'ufficio può spedire lettere o pieghi chiusi o fasciati.

 

Avviene che tutti gli uffici possono spedire lettere chiuse, molti anche i pieghi, mentre per altri i pieghi possono essere spediti solo aperti o fasciati che dir si voglia.

 

Con questo decreto siamo praticamente agli inizi della moderna legislazione sulla franchigia postale.


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