MEMORIE
di Antonio Rufini

pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori

Memorie di un anziano collezionista di storia postale (XLVI parte):

NOTIFICHE GIUDIZIARIE FATTE IN PROPRIO DA AVVOCATI

Antonio Rufini

§3) - Vediamo, in questa ultima puntata, tutto ciò che può succedere “a valle” della consegna alle Poste del plico da notificare (inviato da Avvocato ex legge 53/1994).
Affronto anche il “problema” della validità del bollo su documento; è importante per capire perché il legislatore abbia preteso che sugli atti notificati a mezzo posta dagli Avvocati ci sia il bollo delle Poste.
Vado per ordine.

A - Quando la busta verde della notificazione di Avvocato viene dal portalettere consegnata al destinatario o a chi può legalmente riceverla, la notifica è O.K. (1); se la busta è ricevuta da “terzi” abilitati c’è solo da inviare al destinatario una Raccomandata contenente la “notizia” (C.A.N.) della consegna dell’atto giudiziario a quei “terzi”, indicando bene quali “terzi” siano stati (2). La raccomandata C.A.N. viene pagata dall’avvocato quando percepisce il Mod. 23-L.
Se il destinatario non viene trovato dal postino e il postino non ha reperito nemmeno chi può ricevere legalmente la busta verde, le cose si complicano. Diciamo pure che si scatenano le “forze del male”.

B - Al destinatario della notificazione veniva e viene inviata una Comunicazione di Avviso di Deposito presso il Centro di Distribuzione della Corrispondenza (in Posta codesto avviso è nominato “C.A.D.”) in busta chiusa nella quale ci sono le indicazioni del caso e l’avvertimento che passato il termine per il ritiro (un tempo 90, poi 30 giorni) la busta verde verrà restituita al mittente. C’è però un problema: anche la comunicazione C.A.D. è una Raccomandata; cosa succede se nessuno la ritira dalle mani del portalettere? Il postino del tentato recapito della busta C.A.D. lascia nella buca delle lettere un Mod. 26 stampato ad hoc dal postino stesso, lì sul posto, con una macchinetta a batteria che stampa su carta termica. Se avete letto la nota 1) in calce capirete cosa succede dopo……….. Certo, se del destinatario l’Avvocato mittente si è premunito di un certificato di residenza, a tempo debito la notifica è considerata “andata a buon fine”, in caso contrario occorre recuperare un nuovo certificato di residenza e provvedere ad una nuova notifica per Posta alla residenza certificata dal Comune. Parrebbe che tutto fili liscio. No! Se nella busta verde l’Avvocato inviava una “citazione” a comparire in un certo giorno e avanti ad un certo Tribunale (o altro Giudice), i termini per l’iscrizione a ruolo della causa (iniziata con “quella” citazione) erano (e sono) stringenti ed obbligano l’Avvocato a provvedervi (entro 10 giorni), anche se non ha la certezza dell’avvenuta notifica della citazione. (3)
Naturalmente se la citazione deve notificarsi ad un “convenuto” che è residente nella città dell’Avvocato, a quel punto l’Avvocato può rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario (per la notifica), ad abundantiam allegando il certificato di residenza del destinatario, così se costui non viene trovato in loco l’Ufficiale Giudiziario può eseguire la notificazione ex art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale).
Mi arresto a questo punto; le ulteriori questioni non hanno valenza storico-postale.

C - Sono giunto al perché del bollo postale sull’atto di Avvocato da notificarsi.
Per quanto la cosa possa sembrarvi assurda, il bollo postale dà data certa al documento; quindi, se il bollo porta la data di un ipotetico “ultimo giorno” per provvedere alla notifica, il termine è rispettato, anche se poi la Posta impiegherà i suoi tempi, lunghi o lunghissimi, per la consegna del plico verde. Se consultate, anche in una piccola editio minor, economica, un Codice Civile che mi auguro sia presente in ogni casa (è più importante averlo che acquistare la Gazzetta dello Sport, o il Corriere dello Sport-Stadio o Tuttosport <convinzione mia personale>) oppure fate una ricerca in Google digitando “data certa” troverete il rinvio all’art. 2704 che non accenna, però, al bollo postale. Ma sul “tema” ha deciso sempre conformemente la Cassazione (4) affermando che il timbro postale certificava la data certa.(5) E il perché è presto detto: nonostante la avvenuta privatizzazione delle Poste Italiane, a norma dell’obbligatorio Contratto tra lo Stato Italiano e Posteitaliane per l’erogazione del Servizio Postale Universale, l’Ufficiale Postale ha, ancora, la qualifica di Pubblico Ufficiale!(6) Le tante Poste Private che, dopo la privatizzazione, si sono splendidamente affacciate sul mercato e che offrono servizi postali eccellenti, non hanno codesta prerogativa e le di esse certificazioni, quindi, non hanno il requisito della “data certa”. Di questo piccolo/grande problema noi Avvocati tenemmo e teniamo debito conto e siamo attentissimi quando chiediamo “aiuto” alle Poste Private.

Ultima considerazione: le notifiche in proprio degli Avvocati a mezzo Posta hanno avuto una “bella vita” per oltre 20 anni; poi è arrivata la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): oggi le notifiche a tutti i professionisti iscritti in pubblici Albi ed Elenchi (Avvocati, Consulenti del Lavoro, Ragionieri e Dottori Commercialisti, Architetti ed Ingegneri, Geologi, Medici, Veterinari, Chimici, Psicologi, etc.), a tutti gli iscritti all’Ufficio del Registro delle Imprese (Ditte individuali, Società, Enti, Cooperative, Consorzi, Società ed Enti esteri operanti anche in Italia) e a tutti gli Enti Pubblici (Stato e sue Aziende, Uffici Fiscali e Giudiziari, Regioni, Provincie, Comuni, Servizio Sanitario Nazionale, Forze di Polizia e VV.FF., Protezione Civile, etc.) nonché a tutti gli Enti del cosiddetto “Parastato” (es.: I.N.P.S. e I.N.A.I.L., tanto per citarne i due più grandi ed importanti) possono eseguirsi mediante P.E.C..

Le relative notificazioni a tutti i predetti “destinatari” ormai vengono eseguite con P.E.C., solo con P.E.C., cosa sicura, immediata (basta un semplice, avulsivo “clic” del mouse), assolutamente non costosa e certificata ad ogni effetto di legge. Il costo? Irrisorio, la P.E.C. costa pochissimo da dieci euro o poco più l’anno, cioè un niente o quasi al mese!
Le notificazioni di Avvocati a mezzo Posta continueranno di certo a farsi, ma pian piano saranno un “minus”, cioè sempre meno, sempre più occasionali, marginali, eccezionali. Amen !

Già ora di notifiche giudiziarie fatte per Posta dagli Avvocati ne circolano, nel web, poche, quasi nulla; cosa potrà succedere in futuro ? Chi vivrà vedrà !

Passo, quindi, a mostrare gli oggetti postali relativi a questo ultimo terzo paragrafo, tutti attinenti alle comunicazioni C.A.N. e C.A.D..

Qui sotto, fronte retro: è il 23-L di mia notifica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La notifica (a persona giuridica) è stata consegnata ad un impiegato addetto (<al servizio del destinatario>), quindi al “destinatario” (l’I.N.P.S.) è stata inviata la raccomandata con la comunicazione della avvenuta notifica a mani dell’impiegato addetto. Il relativo costo della C.A.N. mi venne addebitato con A.M.C.d.C.; non so perché abbiano usato la macchina Hasler A.M.C.d.C., io non ho mai avuto conto di credito; forse l’uso è fatto per addebitare il costo all’Ufficio che mi ha restituito il 23-L (Roma Aurelio); solo un super esperto di cose postali potrà dare una spiegazione di ciò che è accaduto ed il perché dell’uso di quella M.A.; spero che il socio A.I.C.A.M. Mario Pozzati, autore oltre 20 anni or sono della pubblicazione specifica n° 206 ”Le affrancature meccaniche negli Uffici Postali Italiani” <mia Bibbia> possa darcene una spiegazione corretta. Comunque: il portalettere ha consegnato il 23-L al mio portinaio e si è fatto pagare ed io ho rimborsato il relativo costo (€ 2,80) al portinaio. Su questo Mod. 23-I (Ediz. 07/05) non c’è il riquadro per la comunicazione di invio C.A.N. che verrà integrato nelle edizioni successive. Invito i lettori a controllare il BOLLO di consegna al verso (di Roma Cinecittà Est) su questo importante documento giudiziario postale: è illeggibile ! Non spiegabili i due bolli di ROMA BELSITO al recto; forse perché l’Ufficio accettante (Roma 49) era (ed è) dipendente dal primo ? Io ho sempre creduto che il sacco col dispaccio in partenza da Roma 49 venisse ritirato e portato direttamente al C.M.P. di Roma Fiumicino per la lavorazione. Non è stato così ? O sono i bolli della riconsegna a Roma ? No ! Dovevano essere di “ROMA AURELIO”!

















I lettori de IL POSTALISTA veramente interessati alle notificazioni a mezzo Posta (quindi anche quelle degli Ufficiali Giudiziari) possono accedere al sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e consultare la legge 890/1982 (che in Gazzetta è riportata con tutte le modifiche e integrazioni vigenti al momento della vostra “visura”).

Tra giugno ed agosto 2022 Posteitaliane ha cambiato la tassazione di C.A.N. e C.A.D., da oggi tutta assolta sulla busta verde ed a forfait, e il tutto per adeguarsi alla delibera AgCom 179/22/CONS; quindi: quando sui Mod. 23-L prossimi venturi comparirà una tassazione starà a significare che C.A.N. o C.A.D. non riguardano una notificazione giudiziaria ordinaria, ma gli altri atti giudiziari inviati in ottemperanza degli artt. 140 c.p.c., 157 e 161 c.p.p. i quali comportano il pagamento delle relative tasse (C.A.N. € 6,55 e C.A.D. € 5,60).

Durante l’epidemia da COVID19 in sede di conversione del D.L. “Cura Italia” 18/2020 venne aggiunto il comma 1/bis all’art. 108 recante “misure urgenti” per lo svolgimento dei servizi postali. La normativa ha riguardato anche le notificazioni giudiziarie con inizio del termine iniziale per la “giacenza” delle Raccomandate Giudiziarie dal 30 aprile; chissà se in futuro ci saranno indicazioni ad hoc, manoscritte o con timbretti, di codesto fatto eccezionale sui documenti di Storia Postale (C.A.N. e C. A.D.)? Venne pure stabilito che anche per le notificazioni giudiziarie la consegna fosse eseguita mediante “consegna nella buca delle lettere”, come fosse corrispondenza ordinaria (cioè come le lettere, cartoline e stampe) e quindi la corrispondenza a firma venne completata “senza firma”; il postino doveva accertare la sola presenza del destinatario in abitazione (mediante verifica e avviso al citofono) e tutto ciò per evitare contatti e vicinanza al momento della firma. Per il Decreto Cura Italia, in somma, era prioritario salvare la salute pubblica anche a costo di sacrificare l’aspetto legale degli atti da notificare. Quando inizieranno a comparire sul mercato i relativi documenti (tra qualche decennio), i cultori di Storia Postale specifica come faranno a capirlo dato che i Modelli 23-L saranno senza firma e forse anche senza indicazioni manoscritte del portalettere? Verranno considerati come 23-L di atti inesitati?

NOTE:

1) – il destinatario firma l’Avviso di Ricevimento Mod. 23-L che viene restituito al mittente (Avvocato) come Raccomandata di Ufficio (già pagata al momento della consegna della busta verde alla primitiva Posta) e il modello 23-L ritorna al mittente; è una Raccomandata: se il mittente (cioè l’Avvocato) non viene trovato, il portalettere lascia un Avviso di Giacenza (nella buca delle lettere) indicando il tipo e numero di invio che non ha potuto consegnare e quando e dove ritirarlo (in Ufficio Postale). Non esiste più il vecchio Mod. 26 cartaceo per Atti Giudiziari: è sostituito da una strisciata di carta termica stampata, lì sul posto (avanti alla buca delle lettere dell’Avvocato) con apposita macchinetta in dotazione del portalettere, non più grande del primo calcolatore “micro” da tavolo della Texas Instrument, quello anno 1972 che stampava su rullo di carta termica. Tutto qui: finito? No ! Si possono verificare vari intoppi: 1) il Mod. 26 stampato su carta termica diventa presto illeggibile (se la buca delle lettere è posta al sole e si scalda oltre i 36 gradi, cosa, qui nel profondo SUD ricorrente nella stagione secca, il Mod. 26 diviene illeggibile; così in pratica all’Avvocato resta in mano una strisciata di carta termica lunga poco più di un palmo, ma illeggibile; 2) la pioggia rende il Mod. 25 illeggibile: idem come sopra; 3) l’Avvocato “dimentica” di aprire la buca delle lettere o non si accorge che in essa c’è il Mod. 26 e così il Mod. 26 medesimo resta lì a dormire per mesi; 3) ma se il Mod. 23-L rimante nell’Ufficio Postale (del recapito) per oltre 30 giorni, detto originale Mod. 23-L viene restituito al mittente, che è l’Ufficio da cui è partito dopo la sottoscrizione da parte del destinatario della notifica giudiziaria; 4) quell’Ufficio postale dovrebbe, poi, inviare il Mod. 23-L al destinatario (cioè all’Avvocato che ha richiesto la notifica giudiziaria) per ottenere il pagamento dell’importo “anticipato” per la C.A.D.; ovvero poterebbe toglierlo di corso (cestinarlo). Non sono mai riuscito a capire bene quali istruzioni gli Uffici abbiano avuto in parte qua. In pratica, un documento così importante e che certifica la consegna dell’atto notificato, non si sa bene che fine faccia e, talvolta, occorre esibirlo in Giudizio. Certo se riguardava una citazione ed il “citato” si è costituito, nulla questio, tutto è andato bene. Ma se nella busta verde vi era una intimazione di teste? Peggio: se c’era la notifica di una sentenza? E il costo della C.A.N. non pagato dall’Avvocato mittente dove e a chi viene addebitato ?

2) È una Raccomandata di tipo giudiziario: idem come alla nota 1).

3) Quindi l’Avvocato chiede al Giudicante termine per rinotificare al “convenuto”, dato che avanti al Giudicante solo l’Avvocato dell’”attore”compare!

4) Così, per es.: Trib. Modena 30/4/1999, Cassazione n. 186/1983, n. 8692/1990, n. 43840/2008, n. 17335/2015.

5) Il servizio di data certa mediante bollo della Posta è cessato nell’anno 2016. Ai contribuenti, oggigiorno, per avere la data certa senza provvedere alla registrazione di un atto presso un’Agenzia delle Entrate qualsiasi (costo minimo, tra imposta di registro e bolli: € 232,00.=) non resta che chiedere la notificazione giudiziaria ad un Ufficiale Giudiziario, sia per posta che, meglio, “a mani” (costo minimo, tra bolli e diritti: € 75,00.= circa); l’autenticazione delle firme tramite Notaio è più complicata: il Notaio autentica, ma fa anche un’indagine sul contenuto dell’atto (che non deve contenere clausole nulle e non deve essere contrario all’ordine pubblico) e lo registra; le imposte di bollo sono sempre di € 36,00.= e l’imposta di registrazione è di € 200,00.= minimo, ma l’onorario può variare da 100,00.= € a 900,00.= € e più (dipende dalla natura giuridica intrinseca del contenuto dell’atto autenticato).

6) esempio, se firmavate un preliminare, che so, di vendita o di locazione, il tutto per scrittura privata non autenticata da Notaio e non registrata presso una qualsiasi Agenzia delle Entrate, come potevate fare per avere la data certa? Era necessario portare il documento in Posta, applicarvi un francobollo e farlo obliterare col bollo datario; il bollo certificava la data certa! Vi ho anticipato che da sei anni non è più possibile! Tutto passa; quasi spesso non a favore ma contro i contribuenti: erano quelle poche decine o centinaia di atti l’anno, con data certa mediante il bollo della Posta, che complicavano, che aggravavano il lavoro negli Uffici Postali! Oibò!

Antonio Rufini
11-11-2022

pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori