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Servizi poco noti dell'Amministrazione P.T.
I VERIFICATORI

di Luigi Ruggero CATALDI (la Voce Scaligera nov. 2004)

Prima di iniziare la trattazione inerente ai Verificatori, mi sia consentito di ringraziare gli amici ed i collezionisti in genere (con particolare riferimento ai marcofili) che o per iscritto o per telefono oppure verbalmente mi hanno manifestato il loro apprezzamento per il contenuto degli articoli di questa rubrica ed anche per le riproduzioni delle impronte dei bolli, per lo più inedite, di cui gli articoli stessi sono corredati.
Non è mancato, per converso, qualche benevola critica da parte di un noto giornalista il quale, pur manifestando il suo più ampio assenso per i temi fin qui toccati, tuttavia ha chiosato su un eccessivo tecnicismo che finisce per appesantirne la lettura.
È vero! Nel cospargermi il capo di cenere, sono obbligato ad ammettere che tutto discende da uno certa deformazione professionale dovuta, non tanto all'asfissiante sistema burocratico dell'epoca, quanto alla puntuale e precisa interpretazione di norme di legge e disposizioni regolamentari in genere, alla cui corretta applicazione gli uffici erano inderogabilmente richiamati.
Ed, in materia, non credo sia possibile indulgere con argomentazioni che possono dar luogo a dubbi o confusioni.
Ciņ detto, passo ad analizzare gli uffici di Ispezione i quali, come si č avuto modo di accennare in precedenti occasioni, andavano definendosi strutturalmente mediante la creazione di personale qualificato e specializzato a cui affidare compiti assai delicati che potevano dar luogo, spesso, ad implicazioni di carattere penale.
Visto il R.D. 25 novembre 1869, n. 5359, relativo al nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle Poste (istituzione delle Direzioni Provinciali), ed il successivo R.D. 30 giugno 1870, n. 5764, per l'esecuzione di esso; con legge 31 gennaio 1890, firmata dal Ministro delle Poste, on. Lacava (in vigore dal 1° aprile 1890), si istituiscono i Verificatori dell'Amministrazione delle Poste "con l'incarico speciale della tutela delle rendite".
la legge consta dei seguenti otto articoli, che propongo nel testo originale:

"1° Alle principali Direzioni ed ai principali ufizi di Posta del Regno saranno addetti Verificatori, coll'incarico speciale della tutela delle rendite dell'Amministrazione, tanto nella francatura, quanto nella tassazione delle corrispondenze e del regolare trattamento delle corrispondenze stesse.
2° - l Verificatori debbono quindi invigilare, sotto la propria responsabilità:

a) che le corrispondenze in partenza, in arrivo ed in transito sieno bollate con cura, in modo che i bolli restino nitidi e che i francobolli appostivi sieno annullati con diligenza;
b) che le corrispondenze francate, tanto in partenza, quanto in arrivo od in transito, sieno munite di francobolli sufficienti, accertando il peso di quelle di più porti, e che i francobolli stessi non sieno stati già usati, procedendo all'occorrenza alla tassazione di quelle francate incompletamente o con francobolli non più validi ed alla compilazione dei verbali prescritti, nel caso di applicazione di francobolli lavati;
c) che le corrispondenze non francate e le altre corrispondenze francate incompletamente, oltre quelle di cui nel paragrafo precedente, sieno tassate a rigore di tariffa e che su quelle da distribuirsi nelle località ove eglino risiedono sieno applicati segnatasse equivalenti alla tassa da riscuotere;
d) che gli oggetti ammessi a circolare con tassa ridotta (lettere per militari di truppa, carte manoscritte, stampe e campioni) sieno nelle condizioni volute dal regolamento e dalle Istruzioni in vigore, cioè che la riduzione di tasso per le corrispondenze dirette a militari sia limitata alle lettere semplici per sotto-ufiziali, caporali e soldati e loro assimilati; che i pieghi di carte manoscritte contengano soltanto carte di tale genere e tutt'al più una lettera di accompagnamento; che i pieghi di campioni non contengano scritti vietati; che i pieghi di stampe sieno essi pure nelle condizioni volute e che in ispecie i giornali spediti di seconda mano non contengano scritti di sorta; provvedendo in conformità delle norme vigenti per tutto ciò che non travisi per la forma o per la sostanza nelle dette condizioni;
e) che non abbiano corso giornali non francati regolarmente, o mediante francobolli, o mediante bollatura della carto o con abbonamento; che i francobolli opposti su quelli francati in tale modo sieno annullati; che ai giornali francati mediante bollatura preventiva non sieno frammisti fogli non bollati; che il servizio degli abbonamenti sia fatto o dovere; che sia proceduto al riscontro periodico delle quantità spedite e che nessun giornole sia accompagnato da fogli non ammissibili e non francati a parte; trattenendo quelli irregolari, per restituirli ai mittenti e compilando appositi verbali, quando occorra;
f) che non sieno ammesse a circolare con esenzione di tassa corrispondenze da o per ufizi cui non competo tale privilegio; che le corrispondenze ammesse a goderne sieno formate nei modi voluti e che non contengano scritti di carattere privato, trattenendo o sottoponendo a tassa, a seconda dei casi, quelle non ammesse a circolare senza tassa ed applicando il cartellino: sospetto di contravvenzione - su quelle sospette contenere corrispondenze private;
g) che tutte le oltre tosse in genere dovute all'Amministrazione sieno applicate e riscosse rigorosamente, senza accordare a veruno eccezioni alle regole generali, e senza indebite compiacenze.

3° - I Verificatori saranno nominati con decreti ministeriali, scegliendoli fra gli impiegati più capaci, di grado non inferiore a quello ufiziale.
4°- I Verificatori dipendono nelle Direzioni direttamente dal Direttore e negli ufizi dal capo di questi, e debbono uniformarsi alle istruzioni dei medesimi, nonchè degli Ispettori ove questi esistono.
Nel caso però di discrepanza di parere fra essi ed i loro capi o gli Ispettori intorno alla interpretazione di qualche disposizione in vigore, possono presentare ai capi stessi appositi memoriali, da essere inoltrati al Ministero per le sue decisioni. Così pure possono fare nello stesso modo quelle proposte che ritengono più acconcie a contribuire allo incremento dei prodotti dell'Amministrazione.
5° - I Verificatori debbono tenere un giornale, per notarvi giorno per giorno le osservazioni più importanti che abbiano avuto a fare.
Una copia di esso giornale deve essere rimessa mensilmente per via gerarchica al Ministero, colle osservazioni che i capi delle Direzioni o degli ufizi possono ritenere opportuno di aggiungervi.
6° - l Verificatori che avranno conseguito migliori risultati saranno premiati con gratificazioni e potranno anche essere proposti per promozioni fuori turno.
7° - L'istituzione dei Verificatori non esonera gli Ispettori distrettuali dall'obbligo di esercitare essi pure lo proprio vigilanza sulle corrispondenze in arrivo ed in partenza, in concorso coi Verificatori medesimi.
Tale obbligo incombe poi loro in modo speciale nelle località ave questi non sono istituiti.
8° - Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile prossimo venturo.

Roma, addì 31 gennaio 1890.

Il ministro: Lacava"

Col passare degli anni, altri compiti sono stati assegnati a questi funzionari e, non ultimi, quelli di sovrintendere a tutte le operazioni di lavorazione della corrispondenza (incasellamento, formazione dei dispacci e avviamento) e dei pacchi, nelle sedi prive di Ispettore del Movimento e Capolinea.

Dopo 114 anni, a seguito della trasformazione dell'Azienda P.T. in Ente Pubblico Economico prima, e S.p.A. dopo, alla benemerita categoria verranno tolte tutte (o quasi) le primarie funzioni ed essi assumeranno la denominazione di Controllori delle Entrate navigando, così, in acque anonime alle dipendenze degli Ispettori Provinciali.
A beneficio di coloro che volessero integrare le proprie collezioni marcofile a carattere locale, presento una parziale raccolta di bolli con la dizione "VERIFICATORE".
Non sfuggiranno al cortese lettore quelle impronte, all'epoca in dotazione a particolari "Uffici Principali" come:

1 - CASALE MONFERRATO, MARSALA, MERANO e SANREMO;
2 - MODANE POSTE ITALIANE (Ufficio di Confine);
3 - 1° REPARTO MILIZIA P.T. ROMA;
4 - POLA CENTRO;

considerate rare.

Per completezza d'informazione, aggiungo che l'approntamento dì bolli della specie, con dizioni "dedicate", fu vietato dall'Amministrazione P.T. nel 1967, a seguito dell'introduzione del C.A.P..
È facile, comunque, reperire impronte similari anche dopo tale data a causa di disapplicazione delle norme relative da parte di alcuni Economi Provinciali.







 

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