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LA SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO


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L'incontro di Roma del 26 settembre al Mibact,
la circolare ed il commento

di Giuseppe BUFFAGNI

Modena, 10 ottobre 2017

Cari amici,
sono abbastanza imbarazzato ad inviarvi queste brevi note in quanto hanno cominciato a circolare email che cercano di fare passare una enorme sconfitta come una grande vittoria.
Noi, come Gruppo di Modena, abbiamo sempre sostenuto uno ed un solo concetto che ripeterò fino alla noia: non si possono fare passare come beni demaniali i beni che lo Stato ha venduto o regalato. I beni Demaniali sono per definizione INALIENABILI (questo lo diceva il mio prof. di diritto all'Università di Parma), quindi se venduti è perchè sono stati sdemanializzati attraverso qualche tipo di procedura, altrimenti ci sarebbe la prigione per tutti quelli che hanno proceduto alla loro vendita o li hanno regalati.
Spero ve lo ricordiate. Vero??? Vedete per favore i miei precedenti resoconti.

Orbene in base a questo concetto, se qualcuno ha sottratto (ovvero rubato) qualche pezzo, può scattare la denuncia che deve ovviamente essere circostanziata ad individuare che quell'oggetto, che era nel determinato Archivio è stato rubato in data certa come da denuncia di Furto.
La Costituzione Italiana all’articolo 2 dice che esistono dei diritti inviolabili e la presunzione di innocenza fa parte di questi. Vedi art. 11 della dichiarazione dei Diritti Umani del 1948. Pertanto l'onere della prova che io detengo un oggetto rubato, o peggio che io sono un ladro, lo deve dare l'accusa.
Se però il bene viene dichiarato DEMANIALE (ecco il trucco) allora l'onere della prova che io sono innocente, la devo dare io in quanto detengo un bene Demaniale. Adesso è chiaro perché stiamo insistendo tanto su questo concetto??
Con la definizione di demanialità c'è il ribaltamento dell'onere della prova.
Con questa circolare si vuole fare passare un bene culturale come bene demaniale (cosa non vera) e un bene demaniale venduto dallo Stato come ugualmente Demaniale. Questo concetto ci è stato anche espresso a voce.

Tutto il resto, che viene espresso nella circolare, parte da questo presupposto. I beni sono e comunque restano beni demaniali che noi non potremmo detenere. Tuttavia quelli che non hanno rilevanza ce li lasciano (bontà loro). Ma chi è che deciderà quali sono quelli irrilevanti?? Occorrerà veder caso per caso. Se hanno un contenuto e di che tipo, se sono indirizzati a qualche importante personaggio e in che periodo, se hanno delle scritte sulle buste oppure no, se hanno contenuto storico e di quale tipo, se provengono da una istituzione oppure da un’altra, se all'interno hanno dei nomi e cognomi (per la privacy, non possiamo detenerli!!!), se provengono da Comuni (in questo caso interviene l'archivista per vedere se le buste possono avere un certo interesse per il loro archivio), se provengono da ospedali o da enti religiosi soppressi. Se hanno contenuto storico rilevante oppure no. Se sono beni culturali oppure no (e qui vengono dichiarati beni culturali), e così via.
Chi decide tutto questo, chi é che lo deciderà?? Il Sovrintendente per i beni culturali regionale (sono circa 20 – 22) oppure in certi casi se si tratta di materiale in provenienza da Comuni, potrebbe decidere l'archivista di turno.
Molto semplice no?? Stiamo preparando un centinaio di lettere con diverse tipologie per, quindi, consultare il sovrintendente per l'Emilia Romagna per avere una idea da lui su cosa ne pensa e se ci può fare una “liberatoria” ovviamente provvisoria perché se nel frattempo va in pensione, poi occorrerà farne un'altra e sperare che nelle altre regioni tutti la pensino nello stesso modo. Facilissimo che in Italia 20 persone la pensino allo stesso modo!!!!!!!!!!!! E se la pensano in modo diverso cosa facciamo?? Andiamo di corsa a Roma dal Dottor Famiglietti a chiedere come la pensa Lui? Così farà un'altra circolare in merito, fintanto che non verrà promosso ad altro incarico e subentrerà altra persona con la quale poi dovremo ripetere la procedura.

Beninteso che il Dott. Famiglietti è stato disponibile a riceverci e a farci parlare, ma se le conclusioni sono queste, penso che chi è in possesso di lettere prefilateliche soprattutto, ma non solo, deve rassegnarsi o prepararsi ad altre informative, sempre parziali, e sempre insoddisfacenti.
Nel frattempo leggetevi tutta la circolare. Una prima parte è uno studio molto interessante e ben fatto sulle normative relative agli Stati preunitari (dove fra l'altro si dice che già facevano operazioni di spoglio e quindi lettere buttate o macerate e quindi anche regalate o vendute).
La seconda parte sono le conclusioni. Molto più contenuta. Ripeto, leggetela e ditemi se sono io che interpreto male.
Io personalmente, e l'ho sempre sostenuto, mi aspettavo poco e quindi, quello che abbiamo avuto è certamente un po' più di poco. Ma se mi chiedete se sono soddisfatto, devo purtroppo dirvi di NO.
Parlando di operazioni di scarto, quindi di macerazione o di vendita o gratuitamente ceduti alla CRI di centinaia di milioni di lettere (come documentato, già dal periodo degli Stati Preunitari), viene difficile ora pretendere a posteriori, di stabilire cosa doveva essere scartato oppure no!! Cosa ne sappiamo, ad esempio, come venivano effettuati i primi scarti nel 1856 o nel 1859??? Quali erano i criteri che si usavano nel procedere? Ed inoltre parliamo di tantissimi archivisti, che potevano tranquillamente procedere anche in modi diversi non avendo un criterio comune in quanto di appartenenza a Stati indipendenti diversi e autonomi. E quindi direi, che é quantomeno utopistico, a posteriori, affermare, che la validità dello scarto fosse fatta su criteri “...di interesse storico...” Non vi sembra?? A chi poteva interessare una lettera di Garibaldi, che sicuramente ne ha scritte parecchie, nel 1858?? Oggi sarebbe considerata di interesse storico. Non mi addentro con altri esempi ma se ne potrebbero fare a centinaia. Il concetto è molto semplice. Data la mole di materiale pervenuto al collezionismo, di cui il 99,9% non è di interesse storico, invece di procedere a danno di milioni di collezionisti sequestrando e processando tutti non sarebbe stato molto ma molto più corretto e logico procedere secondo la Legge già esistente che prevede, in caso di bene di interesse culturale-storico, la notifica o l'acquisto a prezzo di mercato??

Suggerirei di concentrarvi sulle conclusioni dove ci sono le normative a confronto. Quelle del 1875 che prevedevano degli scarti in un certo modo, quella del 1911 che prevedeva “... una disciplina più organica degli scarti...” e quindi la normativa recente sempre sugli scarti che sostituisce quella del 1911.
Parlando di prefilateliche ci dovremmo rifare quindi alla normativa di scarto del 1875. Tuttavia si dice (in uno Stato solo) che le operazioni di scarto erano ammesse anzi necessarie ma senza mai indicare in modo specifico cosa si doveva scartare e dicendo in modo generico che venivano scartate le carte che non erano importanti per la storia o per l'amministrazione. Ma chi può dirci quali erano questi documenti che prima del 1875 non erano di carattere storico? In che modo procedevano gli archivisti?? In quanti erano?? Procedevano tutti secondo le direttive?? E se si fossero sbagliati nel giudicare storica una lettera e l'avessero scartata ugualmente?? O se la lettera non fosse stata giudicata storica e in seguito dopo 40 anni fosse diventata storica??
E una lettera rarissima con un annullo rarissimo di Modena o della Toscana, non è bene culturale?? E quindi passibile di sequestro? Un annullo, pezzo unico, non è un bene culturale e quindi demaniale?? E quindi sequestrabile??
Sembra che collezionare correttamente, documenti postali sia diventato più complicato che vincere al totocalcio.

Mandatemi anche i vostri commenti e poi insieme studieremo come procedere. Siamo all'inizio e non alla fine e quindi coraggio.
Un abbraccio a tutti.

Giuseppe Buffagni


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